Un credito “piccolo”, ma dal grande valore. È il microcredito, progetto nato ormai 34 anni fa in Bangladesh, che oggi viene riconosciuto anche dal Testo Unico Bancario. Il Tub, infatti, è stato recentemente aggiornato con l’introduzione di due nuovi articoli che, di fatto, sono andati a normare il microcredito anche in Italia. Il decreto legge 141 del 13 agosto 2010, che è entrato in vigore lo scorso 19 settembre, ha definito e stabilito le caratteristiche del microcredito, ha previsto inoltre l’istituzione di un apposito albo per i soggetti finanziatori, che contiene una sezione speciale riservata ai soggetti giuridici senza scopo di lucro, e l’istituzione di un Organismo di gestione e controllo dei soggetti iscritti all’albo. Ma cos’è il microcredito? È un tipo di credito “rivoluzionario” che è stato ideato e formulato nel 1976 da Bank, la “banca villaggio” fondata da Muhammad Yunus (nella foto), in Bangladesh, con il preciso scopo di concedere prestiti a quella fascia di poveri che sono solitamente esclusi dal sistema di credito tradizionale. Negli ultimi 20 anni questa idea si è diffusa arrivando a coinvolgere importanti organizzazioni non governative, ma soprattutto ha toccato anche i Paesi industrializzati, promuovendo una nuova forma di credito, non solo finalizzata al sostegno delle famiglie ma anche a realtà imprenditoriali di piccole, per lo più micro, dimensioni. La conferma della positività di questa intuizione che arriva dal Bangladesh è stata data dal recente aggiornamento del Testo Unico Bancario. Due gli articoli che sono stati inseriti e che hanno normato il microcredito. Nel primo articolo, il 111, viene definita la duplice configurazione che il microcredito può avere: quello per le attività imprenditoriali o di lavoro autonomo e quello “sociale”, erogato a beneficio delle sole «persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale ». Inoltre, l’intero ambito del microcredito è stato strutturato: il secondo articolo introdotto, il 113, infatti, ha istituito un apposito elenco dei soggetti finanziatori gestito da un Organismo associativo soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia. Si tratta di un aspetto importante che rimarca, ancora una volta, i valori che il Credito Cooperativo porta in dote. I concetti di profondo legame con il territorio di riferimento, così come la mutualità e il sostegno alle realtà locali, alle famiglie e a chi è protagonista dell’economia reale, trovano nelle idee ispiratrici del microcredito una serie di assonanze. E la nostra Bcc ha declinato questi concetti in uno specifico prodotto destinato alle realtà cooperative, per incentivarle innanzitutto ad un rafforzamento interno, attraverso la capitalizzazione, ma soprattutto al loro sviluppo.
Mutuo Cooperazione – dati tecnici
Importo finanziabile: minimo 2mila euro, massimo 50mila euro. Nei limiti del 50% dell’aumento di capitale sottoscritto nell’ultimo esercizio (100% in presenza di garanzia Cooperfidi Italia); Beneficiari: società cooperative operanti nella zona di competenza della Bcc. Possono presentare domanda le cooperative iscritte a Confcooperative Varese costituite al di fuori del territorio di competenza della Bcc; Forma tecnica: mutuo chirografario; Durata: massimo 60 mesi (inclusa possibilità di preammortamento per non più di 6 mesi); Periodicità rate: mensile; Tasso: Euribor 3 mesi mmp/365gg + 2,50 p.p. (garanzia Cooperfidi Italia: minus 0,25%). Il tasso nominale annuo viene rideterminato trimestralmente, con decorrenza dal primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, calcolato sul valore medio mensile, pubblicato da “Il Sole 24 Ore”, riferito al mese solare precedente il trimestre di applicazione; Spese di istruttoria: 70 euro; Spese di incasso: 3 euro.