Esonero parziale dai contributi per un anno per chi assume beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e titolari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Inps pensione
L’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

L’Istituto annuncia importanti novità per le imprese che intendono assumere beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e titolari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). A partire da oggi, le aziende potranno usufruire di un incentivo legato alle assunzioni, valido sia per contratti a tempo determinato che indeterminato, inclusi i casi di trasformazione contrattuale.

La misura è contenuta nel decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha istituito, quali misure di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, il Supporto per la formazione e il lavoro (di seguito, SFL) e l’Assegno di inclusione (di seguito, ADI).

In particolare, l’articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge prevede che: “Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche […]”.

Ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 10: “L’esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2”.

Il successivo comma 2 del citato articolo 10 prevede, inoltre, che: “Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile”.

L’articolo 12 del decreto-legge n. 48/2023, nel disciplinare la misura del SFL, stabilisce, al comma 10, che a tale misura si applica tra gli altri, il disposto di cui all’articolo 10 del medesimo decreto-legge, disciplinante gli specifici incentivi per i datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell’ADI.

Pertanto, per effetto del rinvio operato dall’articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023, all’articolo 10 del medesimo decreto-legge, l’esonero contributivo previsto per l’assunzione di soggetti beneficiari dell’ADI è riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di soggetti beneficiari del SFL.

Inoltre, come espressamente previsto dal comma 7 del citato articolo 10, il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e degli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario del SFL o dell’ADI iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

Infine, come disposto dal successivo comma 8 del medesimo articolo 10, l’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti dei regolamenti della Commissione europea n. 1407 del 18 dicembre 2013, n. 1408 del 18 dicembre 2013 (settore agricolo) e n. 717 del 27 giugno 2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura), relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Con la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023 sono state fornite le prime indicazioni per la fruizione dell’esonero contributivo in trattazione.

Nel rinviare alla citata circolare n. 111/2023 per la disciplina di dettaglio della misura agevolativa, con il presente messaggio si comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del beneficio in trattazione.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione con la propria identità digitale, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “Esonero SFL-ADI”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

–    l’indicazione del lavoratore assunto;

–    l’indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);

–    il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;

–    l’importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

–    l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;

–    la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;

–    l’indicazione dell’eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le seguenti attività:

–    verifica l’esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;

–    verifica l’effettiva percezione della prestazione SFL o ADI alla data di assunzione;

–    calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;

–    verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;

–    consulta, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti in materia di aiuti de minimis, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta.

Qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, l’Istituto informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita attraverso le denunce contributive.

Al riguardo, si precisa che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni di seguito riportate e nei limiti della contribuzione esonerabile, come precisato nella citata circolare n. 111/2023.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo in argomento.

Riconoscimento del contributo per l’attività di mediazione in capo all’agenzia/ente

Come già precisato con la circolare n. 111/2023, l’articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, prevede che, laddove l’assunzione sia effettuata in conseguenza dell’attività di intermediazione di un’agenzia per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, “un contributo pari al 30 per cento dell’incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2”.

Dal tenore letterale della norma si ricava, pertanto, che:

– laddove si tratti di assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI, effettuate in conseguenza dell’intermediazione di un’agenzia per il lavoro, quest’ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30 per cento, e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30 per cento di 8.000 euro);

– laddove si tratti di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale dei soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI, effettuate in conseguenza dell’intermediazione di un’agenzia per il lavoro, quest’ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30 per cento, e per un ammontare massimo di 1.200 euro (30 per cento di 4.000 euro).

Tale contributo, in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale spetta una tantum per ogni soggetto assunto.

Conseguentemente, qualora il lavoratore venga assunto a tempo determinato e, successivamente, il rapporto di lavoro venga prorogato e/o trasformato a tempo indeterminato, il contributo riconoscibile all’agenzia di lavoro è proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, nella misura del 30 per cento, e per un ammontare massimo di 1.200 euro, senza possibilità di riconoscere ulteriori contributi per la prosecuzione del rapporto stesso.

Ai sensi del successivo comma 5 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023, è previsto che, qualora l’assunzione sia riferita a una persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell’ADI e sia avvenuta in conseguenza dell’attività di intermediazione svolta dagli enti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276/2003 (ossia gli Istituti di Patronato, gli Enti bilaterali e le Associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità), da enti del Terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all’articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (ossia servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori), e da imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all’articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (ossia servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori), ove autorizzati all’attività di intermediazione, i predetti enti hanno diritto a un contributo pari:

– al 60 per cento dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023;

– all’80 per cento dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Anche nelle ipotesi di cui al citato comma 5 dell’articolo 10, pertanto, la determinazione del contributo cui hanno diritto i predetti enti deve essere effettuata con riferimento all’importo dell’incentivo in concreto riconosciuto al datore di lavoro.

In particolare, in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale, tale contributo spetta una tantum per ogni soggetto assunto. Pertanto, qualora il lavoratore venga assunto a tempo determinato e, successivamente, il rapporto di lavoro venga prorogato e/o trasformato a tempo indeterminato, il contributo è riconoscibile all’ente intermediario per un solo rapporto di lavoro, senza possibilità di riconoscere ulteriori contributi per la prosecuzione del rapporto stesso.

Infine, si precisa che le agevolazioni spettano nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, come già evidenziato nella circolare n. 111/2023 a cui si fa rinvio.

Proprio al fine del riconoscimento del contributo alle agenzie o agli enti che hanno effettuato l’intermediazione, nel modulo telematico di richiesta dell’esonero per l’assunzione effettuata, il datore di lavoro interessato deve dichiarare se l’assunzione sia avvenuto a seguito della specifica attività di mediazione.

Qualora, nel modulo telematico, venga dato rilievo a tale specifica modalità di attivazione del rapporto di lavoro, le procedure telematiche riconoscono il contributo spettante alle agenzie/enti, che vengono informate del contributo riconosciuto mediante invio, da parte dell’Istituto, di una specifica comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

A seguito del riconoscimento del contributo, l’agenzia/ente può accedere al cruscotto appositamente predisposto dall’Istituto sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Cruscotto SFL-ADI” e inserire l’IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante.

Con l’accesso al medesimo cruscotto, inoltre, l’agenzia/ente interessato può visionare il dettaglio degli importi spettanti per ogni rapporto di lavoro incentivato per il quale sia stato dichiarato l’utilizzo dell’attività di intermediazione e degli eventuali importi già fruiti.

Il pagamento del contributo viene effettuato in modalità accentrata, mediante liquidazione su contabilità di Sede, con le seguenti tempistiche: a partire dal trentesimo giorno successivo all’inserimento e conferma dell’IBAN da parte del soggetto interessato nella piattaforma dedicata; gli eventuali ulteriori importi spettanti vengono accreditati nei 30 giorni successivi alla data dell’ultimo pagamento.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni di beneficiari i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’ADI e del SFL, devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio relativo all’assunzione di percettori di ADI, dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione del presente messaggio, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EADI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari ADI, articolo 10, comma 1 e 2 DL 48/2023”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.

Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’”AnnoMese” di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice di nuova istituzione “L604”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari ADI, articolo 10, comma 1 e 2 DL 48/2023”;

– con il codice di nuova istituzione “L605”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari ADI, articolo 10, comma 1 e 2 DL 48/2023”.

Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 al mese di pubblicazione del presente messaggio), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025.

Per esporre il beneficio relativo all’assunzione di percettori di SFL, a partire dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione del presente messaggio, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ESFL”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “DATA”.

Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;

– nell’ elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’”AnnoMese” di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice di nuova istituzione “L606”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;

– con il codice di nuova istituzione “L607”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.

Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 al mese di pubblicazione del presente messaggio), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero contributivo nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

 I datori di lavoro privati i cui lavoratori sono iscritti alla Gestione pubblica e che presentano i requisiti per usufruire dell’esonero previsto dagli articoli 10 e 12, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023 devono  compilare, a partire dalla denuncia del mese  di dicembre 2024, la sezione <ListaPosPA> dell’Uniemens, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> pensionistico con la retribuzione lorda e l’elemento <Contributo> con la contribuzione piena calcolata su detto imponibile.

Per esporre il beneficio spettante i medesimi datori di lavoro devono compilare, per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate.

Per quanto attiene la fruizione dell’esonero relativo all’assunzione di soggetti beneficiari dell’ADI:

–      nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;

–      nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese oggetto dell’esonero;

–      nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “63”, avente il significato di “Esonero per assunzione di soggetti beneficiari dell’ADI di cui agli articoli 10 e 12, comma 10, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85”;

–      nell’elemento <Importo> deve essere indicata la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro oggetto dello sgravio nei limiti, comunque, previsti per il mese o frazione di mese.

Per la fruizione dell’esonero relativo all’assunzione di beneficiari del SFL:

–      nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;

–      nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese oggetto dell’esonero;

–      nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “64”, avente il significato di “Esonero per assunzione di soggetti beneficiari del SFL di cui agli articoli 10 e 12, comma 10, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85”;

–      nell’elemento <Importo> deve essere indicata la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro oggetto dello sgravio nei limiti, comunque, previsti per il mese o frazione di mese.

La possibilità di esporre l’esonero relativamente ai mesi pregressi da gennaio 2024 a novembre 2024 è consentita esclusivamente nelle denunce <ListaPosPA> dei mesi di dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma che hanno sospeso o cessato l’attività, possono usufruire dell’esonero in oggetto utilizzando l’elemento V1 Causale 5, da compilare per il mese di cessazione o sospensione dove può essere esposto lo sgravio per tutti i mesi precedenti, utilizzando la modalità suddetta.

 Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero contributivo nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

 I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’ADI e del SFL, devono valorizzare, a partire dalla denuncia di competenza successiva alla pubblicazione del presente messaggio, per i lavoratori interessati ai suddetti esoneri, gli elementi di seguito specificati.

a)  Per esporre il beneficio relativo all’assunzione di percettori dell’ADI devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione:

 

a.1) per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato e assunzione apprendisti

  • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
  • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “EC”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari ADI operai a tempo indeterminato e apprendisti, articolo 10, comma 1, DL 48/2023”;

a.2) per assunzioni a tempo determinato

  • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
  • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “ED”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni beneficiari ADI operai a tempo determinato, articolo 10, comma 2, DL 48/2023”;

a.3) per dichiarare l’importo spettante dell’esonero relativo alle competenze pregresse (da gennaio 2024 al mese di pubblicazione del presente messaggio), per i lavoratori indicati con i <CodAgio> “EC” ed “ED”, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

  • <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
  • <CodAgio> con il codice agevolazione “EF”, che assume il significato di “Recupero arretrati 2024 __Esonero ADI articolo 10, comma 1 e 2, DL 48/2023”;
  • <Retribuzione> con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

b) Per esporre il beneficio relativo all’assunzione di percettori del SFL devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione:

b.1) per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato e assunzione apprendisti

  • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
  • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “EG”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023 operai a tempo indeterminato e apprendisti”;

b.2) per assunzioni a tempo determinato

  • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
  • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “EH”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023 operai a tempo determinato”;

b.3) per dichiarare l’importo dell’esonero relativo alle competenze pregresse (da gennaio 2024 al mese di pubblicazione del presente messaggio), spettante per i lavoratori indicati con i <CodAgio> “EG” ed “EH”, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

  • <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
  • <CodAgio> con il codice agevolazione “EI”, che assume il significato di “Recupero arretrati 2024 __ Esonero SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;
  • <Retribuzione> con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

I codici agevolazione “EF” ed “EI”, rispettivamente utilizzati per dichiarare l’importo spettante rispetto ai periodi pregressi degli esoneri ADI e SFL, devono essere utilizzati, esclusivamente nella competenza di dicembre 2024, inviata entro il quarto periodo di trasmissione 2024 (entro il 28 febbraio 2025).

In fase di trasmissione dei flussi, l’Istituto verifica che le agevolazioni indicate nei flussi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.

I datori di lavoro agricoli possono verificare l’attribuzione dei suddetti codici di agevolazione consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della posizione aziendale, nel Cassetto previdenziale.

Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili dell’esonero previsto dall’articolo 10, commi 1 e 2, e articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023 si istituisce nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAY (Gestione degli oneri per il reddito, la pensione di cittadinanza e assegno di inclusione) – il seguente conto:

–    GAY37110 Esonero totale a favore dei datori di lavoro privati che assumono i soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto Formazione Lavoro, per un periodo massimo di dodici mesi con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche mediante contratto di apprendistato e per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a seguito di trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato – Esonero parziale al 50% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per le assunzioni con contratto a tempo determinato o stagionale pieno o parziale, valide fino a 12 mesi – articolo 10, commi 1 e 2 e articolo 12, comma 10, del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

La procedura di ripartizione contabile del DM attribuirà al citato conto GAY37110 gli importi spettanti a titolo di esonero per il periodo corrente dichiarati in Uniemens con i codici evento “L604” – “L606” e per gli arretrati con i codici “L605” – “L607”, secondo le istruzioni operative illustrate nel precedente paragrafo 3.

Il conto di nuova istituzione registrerà altresì l’onere per lo sgravio in oggetto per i datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione Uniemens sezione <ListaPosPA>, ai codici “63” e “64”, secondo le istruzioni fornite al paragrafo 4 della presente circolare.

Per i datori di lavoro agricolo che espongono l’esonero spettante nella sezione lista <PosAgri>, l’attribuzione degli importi al conto sopra istituito per il periodo corrente avverrà ai codAgio “EC” – “ED” per le assunzioni a tempo indeterminato e apprendisti e per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato dei percettori dell’ADI; ai CodAgio “EG” – “EH” per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni da tempo determinato a indeterminato dei percettori di SFL e per gli arretrati ai codAgio “EF” – “EI” , secondo le istruzioni fornite al paragrafo 5 della presente circolare.

Per la rilevazione contabile dell’incentivo previsto dall’articolo 10, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge, erogato a titolo di contributo una tantum a favore delle agenzie di lavoro comprese quelle appartenenti al Terzo Settore, si provvede a istituire i seguenti conti a pagamento diretto:

–    GAY32112 Onere per l’erogazione diretta del contributo una tantum a favore delle Agenzie di Lavoro comprese quelle appartenenti al Terzo Settore, a seguito di assunzioni a tempo indeterminato e stagionali di soggetti beneficiari dell’ADI e SFL, nella misura del 30%, 60% e 80% dell’incentivo massimo annuo di cui all’art.10, c.1 e 2, del D.L.48/23- articolo 10, commi 4-5 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

–    GAY10112 Debito nei confronti dei beneficiari per l’erogazione diretta del contributo una tantum.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.

La chiusura del conto d’interferenza, sulla Struttura interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031 assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione “3317” – riaccrediti di somme non riscosse dai beneficiari a titolo di contributo una tantum per incentivo ADI-SFL – art. 10, commi 4 e 5 del DL 48/2023-GAY.

Eventuali recuperi derivanti dal riaccredito di somme non riscosse dai beneficiari saranno contabilizzati al conto di nuova istituzione:

–    GAY24112 E.V. – Entrate varie – Recupero e/o reintroito delle somme a titolo di contributo una tantum da erogare direttamente alle agenzie di Lavoro, comprese quelle appartenenti al Terzo Settore a seguito di assunzioni a tempo indeterminato e stagionali  di soggetti beneficiari dell’ADI e SFL, nella misura del 30%, 60% e 80% dell’ incentivo massimo annuo di cui all’art.10, c. 1 e 2, del D.L.48/23 – articolo 10, commi 4-5 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

I recuperi di somme indebitamente erogate ai beneficiari e contabilizzati al conto di entrata sopra riportato saranno individuati con il codice bilancio “1365” – recuperi per somme non riscosse dai beneficiari a titolo di contributo una tantum per incentivo ADI-SFL – art. 10, commi 4 e 5, del DL 48/2023 – GAY.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAY00130, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032.

Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all’incentivo in argomento.

 

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