L’agevolazione in esame spetta a condizione che il beneficiario rispetti due specifici parametri dimensionali che sono:
- i ricavi del periodo d’imposta 2019 non devono essere stati superiori a € 2 milioni
- il fatturato del periodo d’imposta 2021 dev’essere stato inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato del 2019.
Ulteriori requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda sono la sede legale e/o operativa in Italia e risultare regolarmente costituito, iscritto come attivo al Registro delle Imprese per una delle attività sopra evidenziate ed individuate sulla base dei Codici Ateco; non essere in liquidazione volontaria o sottoposto a procedura concorsuale con finalità liquidatorie; non essere già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, secondo la definizione ai sensi dell’art. 2 punto 18 Reg. UE 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato; non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all’art. 9 c. 2 lett. d) D.Lgs. 231/2001.
La domanda
Dalle ore 12.00 del 3 maggio e fino alle 12.00 del 24 maggio sarà possibile presentare istanza per la partecipazione alla domanda di contributo a fondo perduto destinato alle attività che esercitano il commercio al dettaglio. A disporlo è il decreto della Direzione generale incentivi del ministero dello Sviluppo economico che stabilisce le modalità di trasmissione delle domande e di concessione delle agevolazioni previste dal decreto Sostegni-ter. La misura ha un plafond pari a € 200 milioni resi disponibili dal “Fondo per il rilancio delle attività economiche”. La platea di beneficiari è definita sulla base di specifici Codici Ateco presenti nella (Tabella 1) in basso.
A quanto si ha diritto?
L’ammontare del contributo erogato è differenziato in tre fasce, commisurate ad una percentuale variabile pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019. La prima fascia pari al 60% della perdita è riconosciuta ai soggetti con ricavi per l’anno 2019 non superiori a € 400 mila. La seconda fascia pari al 50% della perdita è riconosciuta ai soggetti con ricavi per l’anno 2019 superiori a € 400mila e fino a € 1 milione e, infine, la terza fascia pari al 40 % della perdita per ricavi superiori a € 1 milione e fino a € 2 milioni. Il contributo può essere richiesto senza rispettare un ordine temporale di presentazione, purché la domanda sia presentata nella fascia temporale che va dal 3 al 24 maggio 2022.
Cosa succede se i fondi statali non sono sufficienti a coprire tutte le domande?
Nell’ipotesi di risorse insufficienti in rapporto alle domande ammissibili, il MiSE ha previsto la riduzione in modo proporzionale del contributo, nel rispetto delle fasce economiche dei ricavi. Il decreto inoltre specifica che le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti nei limiti del Quadro temporaneo. La procedura di presentazione delle domande potrà avvenire direttamente attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito del ministero www.mise.gov e l’accesso potrà avvenire esclusivamente a mezzo CNS e per i soli rappresentanti legali o titolari.
Codici Ateco
Codici Ateco | Dettaglio specifico delle attività |
47.19 | Grandi magazzini, commercio al dettaglio di computer, elettronica, elettrodomestici (in esercizi non specializzati), vari prodotti non alimentari |
47.30 | Carburante per autotrazione |
47.43 | Apparecchi audio e video in esercizi specializzati |
47.5 | Arredamento, mobili per la casa, articoli per l’illuminazione, tessuti, biancheria per la casa, macchine per cucire per uso domestico, ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari, materiali da costruzione, piastrelle, macchine e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio, tende, tappeti, carta da parati, moquette, elettrodomestici in esercizi specializzati, sistemi di sicurezza, strumenti musicali |
47.6 | Libri, giornali, riviste, articoli di cartoleria, registrazioni musicali, articoli sportivi, biciclette, natanti e accessori, giochi (anche elettronici) |
47.71 | Confezioni per adulti, per bambini, per neonati, biancheria personale, camicie, pellicce e abbigliamento in pelle, cravatte, cappelli, ombrelli, guanti |
47.72 | Calzature e accessori, articoli di pelletteria e da viaggio |
47.75 | Erboristerie, articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale |
47.76 | Fiori e piante, piccoli animali domestici |
47.77 | Orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78 | Mobili per ufficio, materiale per ottica e fotografia, oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte), oggetti d’artigianato, arredi sacri ed articoli religiosi, articoli da regalo e per fumatori, bomboniere, bigiotteria, combustibile per uso domestico e per riscaldamento, armi e munizioni, articoli militari, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura, filatelia, numismatica e articoli da collezionismo, articoli funerari e cimiteriali |
47.79 | Libri di seconda mano, mobili usati e oggetti di antiquariato, indumenti e altri oggetti usati |
47.82 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento, calzature e pelletterie |
47.89 | Commercio al dettaglio ambulante di: fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti attrezzature per il giardinaggio, macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura, profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso, bigiotteria, arredamenti per giardino, mobili, tappeti e stuoie, articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico |
47.99 | Prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) o per mezzo di distributori automatici |