Contributo a fondo perduto per le perdite Covid: come presentare domanda

Agenzia delle Entrate
Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, contiene le seguenti informazioni:

  •   il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
  •   il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
  •   nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
  •   l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto sono inferiori o uguali a 100.000 euro, sono superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, sono superiori ad 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro oppure sono superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  •   l’indicazione se il soggetto richiedente ha attivato la partita IVA a partire dal 1 gennaio 2019;
  •   l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell’anno 2019;
  •   l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alleoperazioni effettuate nell’anno 2020;
  •   la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’intero importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma;
  •   l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
  •   il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa.

I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, nonché per la determinazione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 sono contenuti nelle istruzioni al modello dell’Istanza.

L’ammontare del contributo è determinato come segue:

  • ˗  se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei

    corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;

  • ˗  per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, nel caso in cui la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativa ma inferiore al 30 per cento, positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internetdell’Agenzia delle entrate.

L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” di cui al provvedimento delDirettore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’Istanza ad un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: al tal fine, l’intermediario inserisce nell’Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 3.3 sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine di cui al punto 3.3. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una Istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico l’Agenzia delle entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.

Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.
Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento o del riconoscimento del credito d’imposta non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia di cui al punto 3.4.

Successivamente alla comunicazione – nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – dell’avvenuto mandato di pagamento (ovvero del riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta), viene inviata una seconda ricevuta. Le ricevute di cui al punto precedente sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza nella sezione “Ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Contributo a fondo perduto – Invii effettuati” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

In aggiunta, qualora l’istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Erogazione del contributo

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere utilizzato, nella sua totalità, come credito di imposta, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Attività di controllo

Sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli, che sono riportati nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento, possono comportare lo scarto dell’istanza.

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette: a) alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati; b) al Ministero dell’interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti il contributo per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo, l’applicabilità dell’articolo 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale.

 

0 replies on “Contributo a fondo perduto per le perdite Covid: come presentare domanda”