La legge prevede che siano assoggettate all’aliquota del 4 per cento le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche».
Vediamo assieme quali lavori hanno diritto all’Iva ridotta al 4%,come previsto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236.Lavori per eliminare:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
La risoluzione 25 giugno 2012, n. 70/E, inoltre, chiarisce che l’aliquota IVA del 4 per cento prevista dal numero 31) della Tabella A, parte II, del Decreto IVA, applicabile alle cessioni dei beni ivi previsti (i.e. poltrone e veicoli per invalidi anche a motore, servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie), è un’agevolazione oggettiva.
la finalità della norma è agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap….Il legislatore ha dunque inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto che alla status di invalidità del soggetto acquirente.. In tale ottica, l’aliquota ridotta del 4% può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, anche nell’ipotesi in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili … nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa.