La norma modifica l’articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al fine di prevedere che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.
Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.
Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno.
La disposizione sostituisce, pertanto, il comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto- legge 26 ottobre 2019 n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 allo scopo di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti.
Prevede, pertanto, a regime, come sopra indicato, nuovi termini di scadenza per il versamento dell’imposta di bollo relativa ai primi due trimestri dell’anno solare, a condizione che l’importo da versare sia inferiore ad euro 250.
Per definire la data di scadenza del versamento occorrerà tener conto dell’ammontare dell’imposta di bollo relativa sia al primo trimestre che al secondo trimestre.
Se l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre è inferiore a 250 euro, il relativo versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio. Tale ultima scadenza potrà essere ulteriormente prorogata nell’ipotesi in cui l’importo complessivo dell’imposta di bollo, determinato dalla somma dell’importo relativo sia al primo che al secondo trimestre dell’anno solare, sia ugualmente inferiore a 250 euro; in tal caso, infatti, il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020.
La disposizione in esame non modifica i termini di versamento relativi all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse sia nel terzo che nel quarto trimestre dell’anno solare.