L’obiettivo dell’ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali classificate come “gialle” (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della zona cosiddetta rossa) è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può dettagliare ulteriormente l’ordinanza in coerenza con l’obiettivo della stessa.
I COMUNI E GLI UFFICI PUBBLICI SONO APERTI – Le istituzioni (ad es. Comuni, Catasto, Inps, Inail, CAF, Poste, Camere di Commercio, etc.) e i relativi uffici sono aperti al pubblico rispettando le norme di igiene adottate dal Ministero della Salute. L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può valutare modalità organizzative di riduzione dell’afflusso e dello stazionamento di utenti fino ad arrivare alla sospensione dei servizi che valuta differibili.
MERCATI RIONALI E COMUNALI ALL’APERTO – Per i mercati rionali e comunali all’aperto sono previste le restrizioni indicate per i centri commerciali. Pertanto, i mercati comunali e rionali sono aperti dal lunedì al venerdì. Restano chiusi il sabato e la domenica ad eccezione dei commercianti che esercitano la vendita di generi alimentari. Il sindaco, qualora ritenga che possano esserci casi in cui si favoriscono assembramenti a rischio, può valutare ulteriori restrizioni a livello territoriale.
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE. Per le manifestazioni fieristiche, le sagre e le fiere ed ogni evento che preveda assembramento di persone si dispone la chiusura.
I CONSIGLI E LE GIUNTE COMUNALI POSSONO SVOLGERSI REGOLARMENTE. Si possono svolgere Giunte e Consigli Comunali (questi ultimi purché a porte chiuse) garantendo la pubblicità attraverso canali di comunicazione differiti quali ad esempio le dirette streaming. È comunque fatta salva la facoltà del sindaco di disporre diversamente.
ESERCIZI COMMERCIALI CHE SVOLGONO PIÙ TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NELLA STESSA SEDE. I gestori di esercizi commerciali che prevedono al proprio interno più attività (ad esempio hotel con bar, ristorante con bar, locali da ballo con ristorante etc.) devono seguire le regole previste per le singole attività commerciali ovvero, bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico possono restare aperti anche oltre le 18, ma solo per servizio ai tavoli. È fatta eccezione per i bar all’interno di hotel che restano comunque aperti per garantire il servizio ai soli ospiti della struttura. Altresì i bar dei ristoranti restano attivi per il solo servizio di supporto alla ristorazione.
GESTORI DI ATTIVITA’ COMMERCIALI devono mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.
AUTOGRILL. Gli autogrill non sono soggetti alle restrizioni attualmente disposte dall’Ordinanza del 23 febbraio 2020.
I BAR ALL’INTERNO DI STAZIONI DI SERVIZIO (stazioni ferroviarie, stazioni di rifornimento carburante, navigazione laghi, impianti di risalita…) non sono soggetti alle restrizioni previste all’ordinanza
RISTORANTI. Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni fino ad eventuali nuove disposizioni. I gestori sono comunque invitati a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.
LE CASE DI RIPOSO/RSA RESTANO APERTE A VISITE DI PARENTI, MA SOLO UNO ALLA VOLTA. I parenti dei pazienti ricoverati devono attenersi alla regola di accesso alla struttura in numero non superiore ad 1 visitatore per paziente.
CENTRI DIURNI PER ANZIANI rimarranno aperti. Con riferimento alle Unità d’offerta sociali, considerato che tali strutture sono autorizzate e eventualmente convenzionate dai singoli Comuni, si rimanda agli stessi la valutazione in merito.
ATTIVITÀ CULTURALI E LUDICO-SPORTIVE. Tutti gli eventi, le riunioni e le attività ludico-sportive sono da ritenersi sospesi in base all’ordinanza lettera C “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. Sono compresi fra questi luoghi quali palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali. Le attività all’aperto possono essere svolte ad eccezione dell’utilizzo degli spogliatoi. è consentito l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti professionisti, atleti appartenenti alle squadre nazionali di tutte le federazioni sportive riconosciute dal Coni e atleti impegnati nella preparazione di competizioni internazionali o nazionali di serie a o di serie equiparabili. Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, restano chiuse.