Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda del genitore, provvede al pagamento dell’importo fino ad un massimo 1000 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a 11 mensilità da corrispondere in base alla domanda del genitore richiedente. Il contributo verrà erogato dall’Istituto dietro presentazione da parte del genitore della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette. L’erogazione del bonus avverrà con cadenza mensile direttamente al beneficiario fino a concorrenza dell’importo massimo mensile. Per ogni retta mensile pagata e documentata il genitore avrà diritto ad un contributo mensile di importo massimo di euro 90,91 (1000 euro:11 mensilità). Il contributo mensile erogato dall’Istituto non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Pertanto nel caso in cui la retta mensile sia inferiore a 90,91 euro il richiedente avrà diritto ad un contributo pari alla spesa sostenuta (ad esempio: una retta mensile di 80 euro darà diritto ad un contributo mensile di 80 euro).
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido). L’INPS comunicherà pertanto tempestivamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta erogazione. Il bonus è cumulabile con i benefici di cui all’art.1, commi 356 e 357, della legge n. 232 del 2016. Non può tuttavia essere fruito, nel corso dell’anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione degli stessi.
Chi può presentare la domanda.
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, che sia in possesso dei seguenti requisiti (art.1 D.P.C.M.):
- Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n.30/2007. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini del bonus autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie.
- residenza in Italia;
- il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune (art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
- In caso di adozione/o affidamento preadottivo e con riguardo ai provvedimenti giudiziari si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n.47/2012, par. 2. In particolare, se il richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento ex art. 22 L. 184/1983), è necessario che nella domanda stessa siano riportati gli elementi che consentano all’Inps il reperimento presso l’Amministrazione che lo detiene (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria ed relativo numero).
- In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.
- Nel caso in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (es. se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire) il PIN del richiedente viene fisicamente rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l’accesso al sistema con i dati identificativi del richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati dello stesso.
Che documenti occorre allegare
Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus previsto per far fronte al pagamento delle rette di asili nido dovrà indicare le mensilità per le quali intende ottenere il beneficio relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2017.
Potranno verificarsi, al riguardo, due fattispecie:
- Frequenza scolastica del minore nel periodo gennaio–luglio 2017 (anno scolastico 2016/2017). In tale ipotesi il genitore richiedente dovrà indicare gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette per la fruizione dell’asilo nido pubblico o privato autorizzato prescelto, che dovrà essere allegata in un momento successivo a quello di presentazione della domanda. Al fine di ottenere l’importo massimo del premio, pari a 1000 euro, il richiedente dovrà altresì dichiarare che il minore è già iscritto per l’anno scolastico 2017/18, ovvero compilare la dichiarazione che il minore sarà iscritto anche per l’anno 2017/18. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi settembre–dicembre 2017 dovranno essere allegate entro la fine di ciascun mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel caso in cui il richiedente non dichiari che il minore sarà iscritto al nido anche per l’anno scolastico 2017-2018 sarà liquidato l’importo massimo mensile spettante in base alle sole ricevute già presentate. Per l’anno 2017, trattandosi di norma di prima applicazione, il primo pagamento comprenderà l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate. A partire dal mese successivo a quello di rilascio della procedura il pagamento avrà cadenza mensile.
- Minore iscritto per la prima volta all’asilo nido a decorrere dal mese di settembre 2017 (anno scolastico 2017/2018).
In tale ipotesi la presentazione della domanda sarà possibile solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
In entrambe le fattispecie evidenziate, la prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.
È opportuno evidenziare infine che la documentazione dovrà indicare:
- la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido; il CF del minore;
- il mese di riferimento,
- gli estremi del pagamento;
- il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
La domanda potrà essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile una scheda informativa.
Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
I contributi verranno erogati fino a un massimo di
- 144 milioni di euro per l’anno 2017;
- 250 milioni di euro per l’anno 2018;
- 300 milioni di euro per l’anno 2019;
- 330 milioni di euro a decorrere dal 2020.