L’Agenzia delle Entrate in una riposta a un contribuente chiarisce in modo definitivo come recuperare le tasse versate in eccesso. Ne parla nella Risposta n. 344 del 06 giugno 2023.
Bisogna “presentare (con le modalità dal medesimo prospettate e nel presupposto di una valida dichiarazione originaria presentata) una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta 2020″, scrive l’Agenzia delle Entrate. “Nel caso specifico, infatti, la dichiarazione integrativa non ha la funzione di modificare/revocare una opzione già esercitata, che resta confermata, ma, per espressa affermazione dell’istante, è utilizzata esclusivamente per correggere l’errore commesso in sede di compilazione del quadro RQ della dichiarazione da cui è conseguito, come già detto, l’errato calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta nonché per legittimare la riduzione dell’ammontare dell’ultima rata da versare, calcolato tenendo conto dell’importo di riferimento corretto”.
“L’affrancamento si effettua con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10 per cento, da versare in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva, con la circolare n. 6/E del 1° marzo 2022 è stato chiarito che la stessa va determinata assumendo come base imponibile l’importo della riserva da riallineamento al netto dell’imposta sostitutiva del 3% versata in sede di riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici. In particolare, con il citato documento di prassi è stato precisato che, «Alla luce dei chiarimenti forniti dai giudici di legittimità nelle pronunce innanzi indicate, si ritiene pertanto che, ai fini dell’affrancamento, la riserva da riallineamento, così come la riserva da rivalutazione, concorra a formare l’imponibile nel suo importo contabile, ovvero ”al netto” dell’imposta sostitutiva versata”.
Dopo aver compreso la modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva, l’Agenzia richiama quanto già precisato attraverso la risposta n. 518/2022 con cui era stato precisato che per correggere l’errore è necessario presentare una dichiarazione integrativa a favore, atta a correggere l’errata indicazione contenuta nel quadro RQ e “per legittimare la riduzione dell’ammontare dell’ultima rata da versare” calcolando la base imponibile sull’importo di riferimento corretto.
Come anche previsto dalle indicazioni contenute all’interno del Protocollo n. 370046/2022, sarà possibile procedere al pagamento delle rate rimanenti in misura ridotta, in considerazione dell’importo già versato.
“Tale soluzione”m scrive l’Agenzia delle Entrate, “è, peraltro, in linea con le indicazioni contenute nel Provvedimento Prot. n. 370046/2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanate per disciplinare le modalità di revoca parziale del regime dell’affrancamento. In tale sede (articolo 7, comma 5), infatti, è stato previsto che, «I soggetti che hanno provveduto al versamento parziale delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell’articolo 110 riducono in parte uguali i versamenti delle rate ancora dovute per effetto della revoca parziale esercitata, in misura corrispondente all’eventuale eccedenza già versata».
Qui trovate la Risposta n. 344 del 06 giugno 2023: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5329468/RISPOSTA+344_2023.pdf/33c3fcc1-0ac8-0650-278a-64328f04b885