Tra i sostegni per agevolare le famiglie, l’assegno di maternità è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni alle madri, anche adottive o in affidamento preadottivo, cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di titolo di soggiorno.
In assenza di altre indennità di maternità, l’assegno comunale, anche detto “assegno di maternità di base”, è erogato per cinque mesi dall’INPS, nel solo caso di ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore ad una determinata soglia, stabilita a cadenza annuale.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche per la famiglia, ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2023 alla prestazione in oggetto è pari all‘8,1% (cfr. il comunicato ufficiale dell’ISTAT del 17 gennaio 2023 e il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25 febbraio 2023).
Il predetto comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia non ha rivalutato l’importo e il requisito economico dell’assegno per il nucleo familiare dei Comuni, poiché l’articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha abrogato l’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare dei Comuni.
L’importo dell’assegno mensile di maternità e il relativo requisito economico sono, pertanto, aggiornati come segue.
Per quest’anno, infatti, l’assegno è stato rivalutato, in base all’ISTAT, del +8,1% ed è pari, nel suo importo pieno, a 1.917,30 euro, erogati in cinque rate mensili di 383,46 euro massimo.
Il requisito ISEE per ottenere l’assegno in misura intera è pari a 19.185,13 euro.