La disposizione è prevista nell’articolo 1, comma 423 chiamato “Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi prevede novità per gli investimenti 4.0”.
Le condizioni per usufruire del credito di imposta per gli investimenti 4.0 chiesto lo scorso anno sono le seguenti:
- le imprese devono aver fattoinvestimenti in beni strumentali nuovi, che rientrano nell’ambito dei precedenti bandi del 4.0:
- il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022
- e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Si ricorda che il credito di imposta è riconosciuto:
- nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Lo prevede l’articolo 1, comma 1057, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) per gli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).