Negozi, bar, ristoranti e ambulanti: esonero Tosap e Cosap fino al 31 marzo

Una misura per compensare almeno in parte la crisi da Covid

Le due tasse per l’occupazione del suolo pubblico, Tosap (tassa per l’occupazione di suolo pubblico) e Cosap (canone per l’occupazione di spazi pubblici) da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione che riguardano l’utilizzo di suolo pubblico, sono sospese fino al 31 marzo.

Per sostenere i pubblici esercizi colpiti dalle restrizioni adottate a seguito dell’emergenza sanitaria e favorire la ripresa delle attività turistiche, gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, nonché esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, e similari) – che il decreto “Rilancio” aveva già escluso dal pagamento di Cosap e Tosap per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 (articolo 181, comma 1, Dl n. 34/2020) – sono esonerati dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria anche dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.
Ristoranti e esercizi somministrazione: stop pagamento suolo pubblico
Stesso esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, anche per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (venditori ambulanti): per quel periodo, non dovranno pagare il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (articolo 1, comma 837 e seguenti, legge n. 160/2019). Per questi stessi operatori, il decreto “Rilancio” aveva disposto l’esonero dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche dal 1° marzo al 15 ottobre 2020 (articolo 181, comma 1-bis, Dl n. 34/2020).
Inoltre, in continuità con le disposizioni vigenti, applicabili fino al 31 dicembre 2020 (articolo 181, commi da 2 a 4, Dl n. 34/2020), sono previste procedure semplificate fino al 31 marzo 2021: per le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, le quali potranno essere presentate in via telematica al competente ufficio comunale, con allegata la sola planimetria, e in esenzione dall’imposta di bollo; per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle misure di distanziamento. Gli esercenti attività di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e bevande potranno provvedervi senza dover prima acquisire le autorizzazioni richieste dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (articoli 21 e 146, Dlgs 42/2004) e senza applicazione del limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione, fissato dal Testo unico in materia edilizia (articolo 6, comma 1, lettera e-bis), Dpr 380/2001).

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