Investimenti in beni strumentali: chi ha diritto al bonus. I codici tributo

Le compensazioni di faranno con i crediti d’imposta. Per beni strumentali si intendono le attrezzature, i mobili, i macchinari, i computer, vale a dire tutti quei beni utilizzati nell’attività per più anni.

Con l’istituzione dei codici tributo è dunque ora possibile compensare la prima quota annuale di credito d’imposta per investimenti effettuati ed entrati in funzione o interconnessi nel 2020 e ricadenti nella disciplina previgente della L. 160/2019. L’operazione si riferisce a investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Per beni strumentali si intendono le attrezzature, i mobili, i macchinari, i computer, vale a dire tutti quei beni utilizzati nell’attività per più anni.

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in argomento tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
  • 6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
  •  “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Le regole di fruizione prevedono un utilizzo in compensazione ripartito in quote annuali di pari importo a decorrere dal 01.01 dell’anno successivo alla data di entrata in funzione o interconnessione del bene.

Più dettagliatamente, ai sensi dell’articolo 1, comma 191, L. 160/2019:

  • per investimenti in beni materiali ordinari, ex articolo 1, comma 188, L. 160/2019, la compensazione avverrà in 5 quote annuali costanti a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione;
  • per investimenti in beni materiali 4.0 dell’allegato A annesso alla L. 232/2016, ex articolo 1, comma 189, L. 160/2019, la compensazione avverrà in 5 quote annuali costanti a decorrere dall’anno successivo a quello di interconnessione, con facoltà di fruizione anticipata dall’anno successivo a quello di entrata in funzione nella misura ridotta prevista per i beni ordinari;
  • per investimenti in beni immateriali 4.0 dell’Allegato B annesso alla L. 232/2016, ex articolo 1, comma 190, L. 160/2019, la compensazione avverrà in 3 quote annuali costanti a decorrere dall’anno successivo a quello di interconnessione.

Il  comma 191 stabilisce che “Il credito d’imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188. […]”.

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