La legge lancia un salvagente agli imprenditori indebitati. La legge è stata approvata nel 2012 sotto il Governo Monti ed è tutt’ora in vigore. Si rivolge principalmente a piccoli imprenditori e a cittadini che non possono accedere alle procedure concorsuali (come il fallimento, ad esempio) e che hanno contratto debiti che non riescono a saldare. In pratica permette ai debitori in stato di sovraindebitamento, cioè coloro che concretamente e in base alle proprie disponibilità economiche non sono in grado di far fronte ai pagamenti verso i creditori, di estinguere i debiti dilazionandoli nel tempo.
L’accordo proposto ai creditori può essere elaborato con l’aiuto di specifici organismi di composizione della crisi. Occorre cioè, servirsi di organizzazioni costituite presso enti pubblici e tribunali, capaci di garantire un elevato livello di indipendenza. Questi organismi sono iscritti in un registro del Ministero della Giustizia e il ricorso alle loro competenze può risultare fondamentale in quanto la proposta di accordo deve essere redatta in modo dettagliato e professionale.
Queste figure dovranno essere iscritte in un apposito Registro tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia e liberamente consultabile a questo indirizzo : http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx
Dopo essersi affidato a uno degli organismi suddetti, il debitore deve depositare la proposta di accordo in tribunale, oltre a far pervenire l’elenco di tutti i creditori (con le voci delle somme dovute a ognuno), dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti nell’ultimo quinquennio (con allegate dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni) e dell’attestazione sulla fattibilità del piano. In aggiunta deve essere presentato l’elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento suo e della sua famiglia. Se il debitore ha un’attività deve depositare anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi.
Il fine principale della Legge salva suicidi è quindi quello di mettere legalmente in grado il debitore di pagare tutto ciò che, di fatto, può pagare. Condizione ottenibile solo cancellando quella parte di debito che, a verrà calcolata come quota che non si riesce a pagare
Il beneficio immediato è che , una volta presentata la domanda, ogni atto esecutivo viene bloccato e vengono sospesi gli interessi convenzionali o legali.
Il nocciolo della proposta naturalmente deve avere il fine di ristrutturare i debiti, anche tramite la cessione di parte dei redditi futuri. Laddove beni e redditi del debitore non siano sufficienti a coprire la fattibilità del progetto, la proposta deve essere sottoscritta da garanti che diano il via all’attuabilità dell’accordo.
A questo punto i creditori fanno pervenire all’organismo di composizione della crisi il proprio consenso. Non è necessario che l’accordo sia stipulato con la totalità dei creditori: basta che sia raggiunto con quelli che rappresentano almeno il 60% dei crediti.
Il giudice, se ritiene che la proposta di accordo abbia i requisiti in regola, fissa con decreto l’udienza e dispone che, per un periodo massimo di centoventi giorni, i creditori non possano cominciare o proseguire azioni esecutive individuali né disporre sequestri conservativi o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili). Contro il decreto i creditori che ritengono di essere lesi possono proporre reclamo al tribunale.
Una volta completati tutti i passaggi, il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione. Gli effetti dell’accordo vengono meno in caso di risoluzione o di mancato pagamento dei creditori estranei mentre la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo.