Un passo per proteggere le donne vittime di violenza: il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha messo a disposizione 5.500.000,00 di Euro di cui 4,5 alle Case rifugio e 1 milione ai Centri Antiviolenza. Obbiettivo: agevolare e rafforzare lo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne durante l’emergenza sanitaria da COVD-19. Gli interventi ammissibili devono essere realizzati nel periodo 1° febbraio-31 luglio 2020. Scadenza per la presentazione delle domande è il 31 luglio 2020. Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire via PEC all’indirizzo avvisodpocovid19@pec.governo.it.
Gli interventi devono prevedere misure indifferibili adottate dai richiedenti per assicurare alle donne che si rivolgono alle Case Rifugio o ai Centri Antiviolenza, l’accoglienza e i servizi necessari a garantire la tutela della salute loro e dei familiari, l’adozione di protocolli di sicurezza previsti dall’emergenza sanitaria COVID-19.
A titolo esemplificativo, per le case rifugio:
- interventi finalizzati all’accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli
- interventi di sanificazione degli ambienti
- acquisto di beni di prima necessità destinati alle donne vittime di violenza
- acquisto di dispositivi di protezione individuale
- adeguamento delle strutture per far fronte all’emergenza
- soluzioni alloggiative, anche di carattere temporaneo, finalizzate all’isolamento e alla quarantena delle donne vittime di violenza
- retribuzione del personale e di collaboratori impegnati nell’accoglienza e nell’organizzazione e gestione dei servizi, esclusivamente in presenza di maggiori costi strettamente connessi alla fase di emergenza
- misure finalizzate ad assicurare un adeguato distanziamento sociale nella fruizione del servizio e a tutelare la salute degli operatori coinvolti
Per i Centri Antiviolenza:
- acquisto di dispositivi di protezione individuale
- interventi di sanificazione degli ambienti
- costi di gestione connessi all’operatività dei Centri durante il periodo di emergenza
- misure finalizzate ad assicurare un adeguato distanziamento sociale nella fruizione dei servizi e a tutelare la salute degli operatori coinvolti
Possono accedere ai contributi le Case Rifugio e i Centri Antiviolenza riconosciuti dalle Regioni nelle quali svolgono la loro attività alla data di pubblicazione del Bando, e in possesso dei requisiti minimi sanciti dall’Intesa in sede di Conferenza Unificata il 17 novembre 2014 tra Governo e Regioni(art. 3 comma 4 del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014).