Parrucche per disagio da patologie: IVA al 4% se prescritta da un medico

Riconoscita l'iva ridotte per le parrucche per patologie mediche, tra cui anche la perdita di capelli dovuta alla chemioterapia. La fattura è detraibile dalle tasse come spesa medica.

Nella giornata mondiale del cancro al seno vogliamo ricordare questa misura di civiltà recentemente adottata dall’Italia. Le parrucche se prescritte da un medico pubblico avranno l’IVA agevolata è al 4%. Lo ha stabilito in una recente nota l’Agenzia delle Entrate. Le parrucche vengono equiparate a protesi sanitarie e, per questo, hanno Iva agevolata e sono detraibili tra le spese mediche. Attenzione: per poterle detrarre devono essere prescritte da un medico dell’AST.

Vediamo nel dettaglio cosa scrive in proposito l’Agenzia delle Entrate:  “Il n. 30) della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta in misura pari al 4 per cento, tra l’altro, per gli ” apparecchi (…) da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità”. In particolare, per quanto concerne le parrucche – la cui cessione è oggetto della fattispecie in esame – con risoluzione 16 febbraio 2010, n. 9/E, sono stati forniti chiarimenti in merito ai requisiti per la qualificazione delle stesse come protesi sanitarie e, conseguentemente, per la detraibilità, ai fini IRPEF, delle spese sostenute per l’acquisto delle stesse, sulla base delle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero della Salute. Il Ministero della Salute ha, infatti, osservato che, “se si tiene in considerazione la funzione della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio psicologico, non vi sono dubbi sulla possibilità di caratterizzare tale funzione come sanitaria”. Anche la parrucca, pertanto, “può rientrare nel novero delle protesi sanitarie se fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico (…) e quindi obbligatoriamente marcata CE (…)”…. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento alla cessione delle parrucche a soggetti affetti da disagio psicologico conseguente a patologie che hanno comportato danni estetici è necessaria la specifica prescrizione rilasciata dal medico dell’ASL di appartenenza. …. In base a quanto sopra rappresentato, si ritiene, in via generale, che la specifica prescrizione medica autorizzativa, necessaria ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento alle parrucche cedute dall’Istante, possa essere rilasciata da un medico specialista operante nell’ambito del servizio sanitario pubblico regionale in base alla disciplina vigente nella Regione di appartenenza. Ciò a prescindere dalle differenti denominazioni delle strutture sanitarie pubbliche competenti adottate nei vari territori regionali, sempre che tali strutture sostituiscano in sostanza le ASL nell’esercizio delle funzioni rilevanti a tal fine e i medici specialisti prescrittori operino nell’anzidetto ambito. Con specifico riferimento alla Regione Lombardia, in cui ha la sede l’Istante, alla luce delle recenti modifiche al sistema sanitario regionale, si ritiene che l’apposita prescrizione per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta possa essere rilasciata da medici specialisti operanti nell’ambito delle ATS, che hanno sostanzialmente sostituito le ASL.

Come chiarito con costante prassi, si possono distinguere due diverse tipologie di ausili o protesi, ossia, gli ausili c.d. “per vocazione”, che possono essere utilizzati esclusivamente da malati affetti da menomazioni funzionali permanenti, per i quali non si pongono incertezze in merito alla loro inerenza, e i beni che possono costituire ausili ma che, per caratteristiche e qualità, sono suscettibili di diversa utilizzazione. In quest’ultimo caso, l’aliquota agevolata è applicabile alle cessioni effettuate “nei confronti di soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Usl di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente” (cfr. circolare 18 novembre 1994, n. 189/E, e risoluzione n. 175/E del 20 luglio 2007)”.

 

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