Quinto e ultimo aggiornamento alla direttiva anti-riciclaggio dell’UE e rientra nella risposta agli attacchi terroristici del 2015 e del 2016 a Parigi e Bruxelles, nonché alle fughe di notizie provenienti dai “Panama Papers.
Ecco in sintesi le principali novità:
- Individuare i beneficiari effettivi delle società che operano nell’UE contro le società fantasma
- Il Parlamento sostiene controlli più rigorosi su valute virtuali quali Bitcoin
- Maggiore protezione per gli informatori
Il correlatore Krišjānis Kariņš (PPE, LV) ha dichiarato: “Non è il comportamento criminale a essere cambiato. I criminali sfruttano l’anonimato per riciclare i loro proventi illeciti o finanziare il terrorismo. Questa nuova legislazione contribuisce ad affrontare le minacce che incombono sui nostri cittadini e sul settore finanziario, consentendo un maggiore accesso alle informazioni delle persone che sono dietro alle imprese e inasprendo le norme che disciplinano le monete virtuali e le carte prepagate anonime.”. Gli ha fatto eco la co-relatrice Judith Sargentini (Verdi/ALE, NL): “ogni anno si perdono miliardi di euro per il riciclaggio di denaro, il finanziamento al terrorismo, l’evasione e l’elusione fiscale. Denaro che potrebbe finanziare ospedali, scuole e infrastrutture. Con questa nuova normativa si introducono misure più severe, ampliando l’obbligo da parte delle entità finanziarie di svolgere un’attività di due diligence nei confronti della propria clientela. Questo potrà fare luce su chi si nasconde dietro alle imprese fiduciarie, contribuendo a mantenere i nostri sistemi finanziari puliti. Tali norme saranno inoltre di grande utilità per i Paesi in via di sviluppo e per la lotta contro i flussi illeciti di denaro in uscita, denaro estremamente necessario per essere investito nelle loro società”.
Accesso pubblico alle informazioni sui veri proprietari delle imprese
Conferendo ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni sui beneficiari effettivi delle imprese che operano in UE, le nuove norme potranno aiutare a reprimere l’uso fraudolento delle società fantasma create per riciclare denaro, nascondere patrimoni ed evitare di pagare le tasse, una pratica oggetto di grande attenzione a seguito dei Panama Papers. Un’ulteriore misura consentirebbe inoltre di fornire, a chi può dimostrare di avere un “interesse legittimo”, i dati sui beneficiari effettivi delle società fiduciarie e di strumenti analoghi. In questo modo, le informazioni sulle società fiduciarie potranno essere messe a disposizione dei giornalisti investigativi e delle organizzazioni non governative (ONG). Gli Stati membri conserveranno inoltre il diritto di concedere un accesso ancora più ampio alle informazioni, qualora fosse previsto nel proprio ordinamento nazionale.
Fine del regime di anonimato per le valute virtuali
Le nuove misure affrontano anche i rischi legati alle carte prepagate e alle valute virtuali. I prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale per le valute virtuali dovranno applicare, come già succede per le banche, controlli di due diligence e requisiti di verifica sulla propria clientela, per porre fine al regime di anonimato associato alle valute virtuali. Anche queste piattaforme e questi prestatori di servizi dovranno essere registrati, così come i cambiavalute e gli uffici di incasso degli assegni, nonché i fornitori di servizi per aziende e società fiduciarie.
Soglia più bassa per le carte prepagate
Tra le altre misure concordate nell’ambito della nuova legislazione, figurano anche:
- riduzione della soglia per l’identificazione dei titolari di carte prepagate dagli attuali 250 a 150 euro;
- criteri più severi per valutare se Paesi terzi sono esposti maggiormente al fenomeno del riciclaggio, possibilità di sanzioni ed esame più approfondito delle transazioni che coinvolgono cittadini di Paesi a rischio;
- protezione degli informatori che segnalano casi di riciclaggio, compreso il diritto all’anonimato;
- l’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva a tutte le forme di servizi di consulenza fiscale, alle agenzie di locazione, ai commercianti d’arte, ai prestatori di servizi di portafogli elettronici e a quelli di cambio valuta virtuale.
La direttiva entrerà in vigore tre giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri avranno successivamente 18 mesi per trascrivere le nuove norme nelle rispettive legislazioni nazionali.