Un aiuto per l’affitto ai coniugi separati arriva dalla regione Lombardia

La Lombardia riconosce ai genitori legalmente separati o divorziati un punteggio equiparato a quello riconosciuto ai "richiedenti" sottoposti a procedure di sfratto.

I coniugi legalmente separati o divorziati, in condizioni di disagio, che a seguito di provvedimento giudiziario perdono la disponibilità della casa di famiglia, assegnata all’altro coniuge, possono partecipare ai bandi per l’assegnazione di un alloggio pubblico. Il regolamento regionale 7/2015  “Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n.1”   riconosce ai genitori legalmente separati o divorziati un punteggio equiparato a quello riconosciuto ai “richiedenti” sottoposti a procedure di sfratto. La condizione abitativa introdotta, che prevede un punteggio di 70 punti, è quella riportata all’art 8 bis. “Rilascio dell’alloggio da parte di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, qualora abbiano lasciato la casa coniugale entro la data stabilita dal provvedimento giudiziario di separazione legale o equipollente ammesso dalla legge e non sia trascorso più di un anno da tale data”.

L’accesso alla misura è vincolato alla contestuale presenza dei seguenti requisiti alla data di presentazione della richiesta:

  • essere in stato di separazione legale da non più di tre anni;
  • essere divorziati da non più di due anni purché non siano decorsi più di 5 anni dalla data della sentenza di separazione o dall’omologazione degli accordi di separazione consensuale;
  • con figli nati dall’unione dei coniugi che richiedono il beneficio, oppure adottati durante il matrimonio, minori o maggiorenni portatori di disabilità grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
  • essere residenti in Regione Lombardia da almeno cinque anni continuativi al momento della domanda;
  • essere destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, ex. art. 708 codice di procedura civile, emessi dall’Autorità giudiziaria, che ne disciplinano gli impegni economici e/o patrimoniali;
  • dimostrare una situazione di disagio economico mediante attestazione ISEE uguale od inferiore ad € 15.000; tale soglia potrà essere ridefinita con provvedimento della Direzione Generale competente in occasione dell’entrata in vigore del provvedimento attuativo del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013.

Non possono presentare domanda coloro che hanno già ottenuto il contributo in fase di sperimentazione e di prima attuazione della l.r. 18/2014.

Sono esclusi dalla possibilità di usufruire dei benefici:

  • i coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e di mantenimento dei figli;
  • i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

La domanda può essere presentata presso le ASST territorialmente competenti, rispetto al Comune dove è situato l’immobile

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