Sono stati stanziati 10 milioni di euro per quest’anno solare e anche per il prossimo. Per accedere al fondo statale, le imprese richiedenti vittime dei mancati pagamenti per truffa, insolvenza fraudolenta, estorsione e false comunicazioni sociali devono risultare parti offese in un procedimento penale a carico delle imprese debitrici denunciate, che sia in corso – nei diversi gradi di giudizio – alla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato al Ministero.
L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato di importo non superiore a euro 500.000 e non superiore alla somma dei crediti documentati agli atti del procedimento penale, vantati dall’impresa richiedente nei confronti delle imprese debitrici imputate alla data di presentazione della domanda, in ogni caso nei limiti massimali di importo previsti, a seconda del settore di appartenenza dell’impresa beneficiaria, dai Regolamenti “de minimis” n. 1407/2013, n.1408/2013 e n. 717/2014. La durata del finanziamento concesso deve essere non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni.
Per essere ammesse al Fondo, le imprese richiedenti devono:
- essere piccole e medie imprese (PMI);
- essere parti offese in un procedimento penale in corso alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, avente per oggetto mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate dei delitti di cui agli artt. 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali);
- presentare una situazione di potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte delle imprese debitrici imputate. In particolare, si considerano in tale condizione le PMI che presentano un rapporto non inferiore al venti per cento tra l’ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitrici imputate e il totale dei “Crediti verso clienti” di cui alla lettera C) II – 1) dell’articolo 2424 del codice civile;
- essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione – non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti);
- presentare sufficiente patrimonializzazione e capacità di rimborso, e rispettare gli altri requisiti per la concessione del finanziamento previsti dalla normativa di attuazione del Fondo e da quella di carattere generale.
Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica, all’indirizzo https://agevolazionidgiai.invitalia.it – sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”. La compilazione della domanda di finanziamento viene effettuata in modalità telematica tramite la piattaforma accessibile da “Accoglienza Istanze DGIAI”. Ai fini della compilazione, alle PMI richiedenti è richiesto il possesso di una casella di PEC attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.
Per chiarimenti e quesiti di natura normativa rivolgersi alla Divisione VI – lncentivi fiscali e accesso al credito: info.vmp@mise.gov.it. Tel. 06 5492-7050/7850 (lun-giov 9.30 – 17.00; ven 9.30 – 14.30)