L’Inps ha chiarito in una recente nota le agevolazioni per l’apprendistato che spettano alle aziende che hanno un numero di dipendenti pari o inferiori a nove.
Il contratto di apprendistato si configura come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 41, comma 1, del D.lgs n. 81/2015) connotato dall’obbligo, posto a carico del datore di lavoro, di impartire la formazione idonea a consentire all’apprendista di acquisire le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro e a conseguire una qualificazione professionale.
Precisa l’INPS: per quanto di interesse, per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che la “complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
Con la citata circolare l’Istituto ha altresì precisato che, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 24 settembre 2015 con contratto di apprendistato di primo livello da datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per gli anni di contratto successivi al secondo è pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in applicazione degli incentivi previsti alle lettere b) e c) del primo comma dell’articolo 32 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
Il datore di lavoro che, dopo il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale attraverso l’apprendistato di primo livello trasformi il rapporto in contratto di apprendistato professionalizzante per far conseguire al giovane una qualifica contrattuale, deve versare il contributo del 10%.

