Nella Memoria presentata in Audizione al Senato, Federcasse spiega le particolarità delle Bcc e come sostengano i territori dove operano, con finanziamenti mutui, ed erogazioni, beneficienze, sponsorizzazioni a realtà locali, ma non solo, anche la Nazione intera con l’acquisto dei Titoli di Stato italiani.
Federcasse evidenziando come si riconosca pienamente nella posizione ABI espressa nella Memoria da quest’ultima presentata in Audizione – sottolinea le principali peculiarità tecnico-normative ed organizzative delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen (BCC), che richiedono modifiche al testo dell’Articolo in esame:
- lo specifico quadro giuridico che disciplina l’attività delle BCC – banche cooperative a mutualità prevalente caratterizzate, fra l’altro, dalla sostanziale indistribuibilità degli utili e dalla non disponibilità né divisibilità del patrimonio (riserve indivisibili) – giustifica l’esclusione delle stesse BCC dal provvedimento;
- le Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi svolgono anche il ruolo di intermediari nell’acquisto dei titoli di Stato e nell’accesso ai finanziamenti della BCE. Tale funzione di “servizio” determina un “double counting” (acquisto dei titoli per conto delle BCC registrato sia nell’attivo delle Capogruppo sia in quello delle singole BCC). L’effetto del tributo in esame configura anche un’alterazione della parità concorrenziale e andrebbe eliminato.
- il Credito Cooperativo italiano (BCC, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) – anche in proporzione alle proprie dimensioni complessive – è tra i principali sottoscrittori italiani di titoli di Stato. A questo proposito per Federcasse è necessario escludere dal computo dell’imposta il margine di interesse e gli effetti patrimoniali dei Titoli di Stato.
- L’imposta in discussione andrebbe considerata deducibile ai fini IRES e IRAP.
In questo contesto “l’imposta straordinaria introdotta dall’articolo 26 del D.L. 104/2023 incide negativamente sul livello degli utili e, quindi, sulla capacità di auto-patrimonializzazione delle BCC e, di conseguenza, in base al meccanismo del moltiplicatore del credito, sulle future erogazioni di finanziamenti a soci e clienti dei rispettivi territori”.
E’ nel peculiare contesto fin qui illustrato che deve essere valutata la richiesta di Federcasse di escludere tout court le BCC dall’applicazione del tributo sugli “extraprofitti” che, altrimenti, penalizzerebbe significativamente l’unica fonte di capitalizzazione delle BCC (gli utili netti) e la relativa capacità di erogazione del credito, a danno delle economie dei territori supportate dal Credito Cooperativo.
Federcasse chiede in aggiunta che, in sede di conversione del Decreto Legge si tenga conto di una peculiare situazione in cui si vengono a trovare le Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi, a causa della relativa operatività con le BCC aderenti. Una situazione che, si legge nella Memoria, “genera un sostanziale doppio onere derivante da una duplice rilevanza di componenti reddituali costituenti base imponibile sia per le Capogruppo sia per le BCC” (il c.d. “double counting” evidenziato in precedenza).
Da ultimo Federcasse sottolinea che alcune delle proprie considerazioni – “in particolare quelle connesse alla rilevanza della patrimonializzazione degli utili, ai fini della stabilità bancaria e della capacità di erogazione del credito – risultano valide anche per istituti bancari di piccole e medio-piccole dimensioni aventi natura bancaria diversa da quella di cooperativa a mutualità prevalente e che operano costantemente a supporto dei territori di riferimento, delle famiglie e delle piccole e medie imprese”.