I mancati affitti fino ad ora venivano considerati reddito, fino
Da inizio anno, come è giusto che sia, non vanno considerati reddito se non vengono percepiti e da subito. Ci sono dei requisiti che vanno rispettati. la mancata percezione deve essere provata
- dall’intimazione di sfratto per morosità
- dall’ingiunzione di pagamento
- dal provvedimento del giudice.
Le nuove norme si applicheranno ai contratti stipulati dal primo gennaio 2020.
Per i contratti stipulati in precedenza le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, restano sotto le vecchie regole: confermato il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
E’ stato abolito l’articolo 26 del TUIR (DPR 917/86) che prevedeva anche i redditi non incassati concorrevano a formare il reddito complessivo e potevano essere compensati solo a partire dalla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.