L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per la d’estrazione del superbonus dalla dichiarazione dei redditi può essere richiesto da un professionista diverso da quello che invia la dichiarazione telematicamente.
Il chiarimento è contenuto nella nella Circolare n 14/2023 dell’Agenzia delle Entrate.
Nella Circolare n 14/2023 chiarisce che “...si precisa che il contribuente, il quale intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus nella dichiarazione dei redditi e per la medesima dichiarazione non sussista l’obbligo di apposizione del visto sull’intera dichiarazione (come ad esempio nell’ipotesi prevista dall’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per il Superbonus. Sarà cura del contribuente conservare la documentazione riguardante il predetto visto, da esibire in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.”
Per detrarre il superbonus dalla dichiarazione dei redditi è necessario il visto di conformità (solo per i dati del superbonus) ad eccezione dei casi di dichiarazione presentata tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale o direttamente dal contribuente, attraverso la precompilata.
“Al riguardo si confermano i chiarimenti della circolare 25 settembre 2014, n. 28/E, secondo la quale i RAF dei CAF-dipendenti possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei soggetti nei confronti dei quali, secondo il d.lgs. n. 241 del 1997, già svolgono l’attività di assistenza fiscale. Con riferimento al Superbonus, il comma 11 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che, in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. La disposizione prevede, altresì, che in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità”, scrive l’Agenzia delle Entrate.