Con la mensilità del mese di luglio, l’Istituto pagherà ai pensionati aventi diritto gli aumenti previsti dalla legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197).
Si tratta dell’incremento che la legge 197/2022 riconosce ai titolari di pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, per “contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023”.
L’incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevato al 6,4% per i pensionati di età superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per il 2024 senza distinzione di età, con riferimento all’importo mensile lordo dei trattamenti pensionistici complessivamente spettanti al beneficiario, che deve risultare pari o inferiore all’importo del trattamento minimo Inps vigente.
Con il pagamento di luglio saranno corrisposti anche gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla decorrenza della pensione, se successiva, e l’importo sarà evidenziato sul cedolino di dettaglio del pagamento con un’apposita voce.
L’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è riconosciuto, in via eccezionale, con decorrenza 1° gennaio 2023 fino a dicembre 2024, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità spettanti, ivi compresa la tredicesima mensilità.
Il calcolo dell’incremento viene effettuato prendendo a base l’importo mensile complessivo lordo delle pensioni di cui l’interessato risulta titolare, con i criteri riportati al paragrafo 2, in base alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 197 del 2022.
L’incremento in esame viene, pertanto, attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.
IMPORTO DEL TRATTAMENTO MINIMO MENSILE ANNO 2023: 563,74 euro
Nel Supplemento Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
L’articolo 1 della legge in esame, al comma 310, prevede che: “Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024. L’incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L’incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento disciplinato dal presente comma l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024”.
Maggiori dettagli sono disponibili nella circolare Inps n. 35 del 3 aprile 2023 e nel messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023.