Gli sgravi fiscali per le nuove assunzioni o la trasformazione dei contratti in tempo indeterminato

A chi spettano e a quanto ammontano

La nuova legge di Bilancio del governo per l’anno in corso,  approvata definitivamente dal Senato il 29 dicembre 2022 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Legge 29 dicembre 2022 n. 197,  reca importanti novità in materia di nuove assunzioni. Vediamole assieme:

Sgravi per l’assunzione di giovani under 36 anni (articolo 1, commi 297 e 299) fino a 8mila euro l’anno

Riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato (o per stabilizzazione di contratti a tempo determinato) di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età per il biennio 2021-2022, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per lo stesso periodo viene inoltre elevato a 8.000 euro (in luogo dei precedenti 6.000 euro) il limite massimo di sgravio concedibile.

L’esonero è concesso sui contributi previdenziali complessivamente dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi o di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Azzerata la contribuzione obbligatoria per invalidità o vecchaia per imprenditori agricoli under 40 (articolo 1, comma 300)

L’agevolazione è rivolta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni.  Per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, è previsto l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,

L’esonero è concedibile per un periodo massimo di 24 mesi e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L’iscrizione va effettuata entro il 31 dicembre 2023 per usufruire dello sgravio

Sgravi per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza (articolo 1, comma 294, 295, 296 e 299): esenzione 100% contributi previdenziali fino a 8mila euro l’anno

La legge di Bilancio 2023 introduce un nuovo esonero contributivo per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza: esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’agevolazione è riconosciuta ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

  • assumono beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • trasformano i contratti a tempo determinato con beneficiari del reddito di cittadinanza in contratti a tempo indeterminato.

L’esonero si applica per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Assunzione di donne svantaggiate (articolo 1, commi 298 e 299) esonero contributi finto a 8mila euro annui

Esteso alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo totale previsto per le assunzioni di personale femminile effettuate nel biennio 2021-2022 in base all’articolo 1, comma 16, della L. 178/2020 e in deroga alla normativa a regime di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012.

L’esonero, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (in luogo dei 6.000 euro previsti dalla disciplina per gli anni 2021-2022), riparametrati e applicati su base mensile.

La durata dello sgravio concedibile varia in base alla durata del contratto di lavoro, risultando pari a:

  • 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
  • 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Attività lavorativa dei detenuti (articolo 1, comma 308): fondo da 6 milioni di euro  

 Le nuove risorse finanzieranno gli interventi previsti dalla cd. legge Smuraglia (L. n. 193/2000) a sostegno dell’attività lavorativa dei detenuti, tra cui sgravi contributivi:

  • per le cooperative sociali che occupano anche persone detenute o internate negli istituti penitenziari o ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno
  • credito di imposta a favore delle imprese che assumono per almeno 30 giorni
  • imprese che svolgono attività formative a favore di lavoratori detenuti o internati, compresi quelli ammessi al lavoro all’esterno.
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