Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità, come fare domanda

Presentazione domande per l’anno 2023

dal 1° febbraio 2023 efino al 31 marzo 2023 si potrà presentare la richiesta, relativa all’anno 2023, per il contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità, introdotto dall’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei requisiti e delle modalità/istruzioni indicate nella circolare n. 39 del 10 marzo 2022.

Le domande per il contributo in questione potranno essere presentate, nel periodo sopra indicato, tramite la procedura informatica disponibile on line sul portale istituzionale www.inps.it, o il Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori), oppure utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato.

Per i cittadini muniti di SPID almeno di II livello, CIE o CNS, la procedura è disponibile accedendo al menu “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilita’”. Per i Patronati, il servizio è presente all’interno del “Portale dei Patronati”.

Trasmessa la domanda e completata la protocollazione, sarà disponibile, nella sezione “Ricevute e provvedimenti” della medesima procedura, la ricevuta della domanda con l’indicazione del protocollo attribuito.

Nella domanda è necessario indicare, da parte del genitore-richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo.

È inoltre necessario indicare le seguenti modalità alternative di pagamento:

  • bonifico domiciliato presso ufficio postale;
  • accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA).

Per quest’ultima opzione è possibile indicare degli IBAN di conto corrente bancario/postale, di carta ricaricabile o di libretto postale.

Per le domande istruite positivamente e nei limiti di spesa previsti, si procederà centralmente all’emissione dei pagamenti di competenza dell’anno 2023 con cadenza mensile.

Il provvedimento (di accoglimento o di reiezione) della domanda sarà reso disponibile entro il mese di giugno 2023 a conclusione delle fasi istruttorie e sarà direttamente consultabile dal cittadino/Patronato accedendo alla procedura in argomento, sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.

Si ricorda che ai fini dell’accesso alla misura, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 12 ottobre 2021, è necessaria l’attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2023.

Lo rende noto l’ines con messaggio n. 422 del 27 gennaio 2023

Gli utenti interessati al contributo, per il rilascio dell’attestazione ISEE, possono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), anche in modalità precompilata, accedendo al sito INPS. La dichiarazione può essere presentata inoltre presso i comuni o rivolgendosi al CAF, muniti, a seconda dei casi, di apposito mandato/delega.

Per maggiori informazioni sulla compilazione della DSU e sulla relativa attestazione ISEE si rimanda a quanto pubblicato sul sito internet www.inps.it al seguente percorso: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee

Chi ne ha diritto

La domanda per ottenere il contributo mensile in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico, può essere presentata dal genitore che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 12 ottobre 2021, risulti in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

a) sia residente in Italia;

b) disponga di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE viene calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio (c.d. ISEE minorenni);

c) sia disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;

d) sia parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Il requisito di cui alla lettera a)riguarda i genitori residenti nel territorio italiano che siano cittadini italiani o comunitari oppure, in caso di cittadini di uno Stato extracomunitario, che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno. Per questi ultimi la norma non prevede una durata minima di permanenza.

Limitatamente alla lettera b), nel caso di nuclei familiari con figli minori, è necessario il possesso di un ISEE per la richiesta di prestazioni per i minorenni in corso di validità.

Con riferimento alla lettera c), per la valutazione del reddito del genitore disoccupato o monoreddito non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione.

Relativamente a quanto previsto al punto d):

– sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro (art. 1, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale);

– il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Pertanto, il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano (cfr. l’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che reca la definizione di “Famiglia anagrafica”). Inoltre, nel caso dei “nuclei familiari monoparentali”, l’eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai fini ISEE del richiedente il beneficio.

Per ottenere il contributo, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti riportati nella Circolare Inps n.39/2022,

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