Bonus 200 e bonus 150: aperte le procedure per richiedere il riesame per gli autonomi e i professionisti

Chi può chiederlo e quali requisiti bisogna avere

I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS che hanno presentato domanda per accedere alle indennità una tantum previste dal Decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) e dal Decreto Aiuti-ter (decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144), ove la stessa sia stata respinta possono ora presentare richiesta di riesame.

La platea interessata al beneficio comprende:

  • lavoratori iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, (compresi gli imprenditori agricoli professionali);
  • pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  • lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti.

Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali, in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla sezione del sito da cui ha trasmesso la domanda (“Indennità una tantum 200 euro”). Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta: attraverso la funzione “Allega documentazione” è possibile caricare eventuali documenti previsti per il riesame.

ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i lavoratori interessati devono fare valere congiuntamente i requisiti di seguito illustrati.

a) Avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021

Per i lavoratori autonomi e i professionisti che nel periodo d’imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, si rinvia alla circolare n. 127 del 16 novembre 2022, ferme restando le precisazioni di seguito riportate in ordine alla verifica e alla determinazione del reddito complessivo, nonché in ordine ai requisiti di cui ai successivi punti b), c), d), e) e f).

Ai fini della verifica del requisito reddituale, l’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale 19 agosto 2022, stabilisce che dal computo del reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Pertanto, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1, colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN2).

Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo.

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, l’assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare – pena l’inammissibilità dell’istanza – di non avere percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro come sopra delimitato.

b) Essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti

I beneficiari devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, alla data del 18 maggio 2022. Ai fini dell’accesso all’indennità l’assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare – pena l’inammissibilità dell’istanza – di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, alla gestione autonoma per cui è richiesta l’indennità. In ogni caso, sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla gestione previdenziale di afferenza.

Si precisa che in sede di istanza di riesame, qualora la domanda sia stata respinta per assenza del requisito di cui alla presente lettera b), è sufficiente presentare un’autocertificazione, nei termini dettagliatamente specificati nell’Allegato n. 1 del presente messaggio.

c) Essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti

Il citato decreto interministeriale prevede che i beneficiari siano titolari di partita IVA attiva e che l’attività lavorativa risulti già avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti.

Si evidenzia che il requisito della titolarità della partita IVA non trova applicazione e non deve essere soddisfatto dagli assicurati che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli). Pertanto, i richiedenti il beneficio in qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere allo stesso solo laddove il titolare dell’impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022.

Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

Ne consegue che non sono destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti alle gestioni autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per i quali per lo svolgimento dell’attività non è prevista l’apertura di partita IVA.

Si precisa che in sede di istanza di riesame, qualora la domanda sia stata respinta per assenza del requisito di cui alla presente lettera c), è sufficiente presentare un’autocertificazione, nei termini dettagliatamente specificati nell’Allegato n. 1 del presente messaggio.

d) Avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità

Per accedere all’indennità in oggetto è necessario avere effettuato, entro il 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, almeno un versamento per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità una tantum, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Si precisa che il predetto requisito contributivo non trova applicazione per i contribuenti per i quali:

  • non risultano scadenze ordinarie di pagamento (o contribuzione dovuta da versare per i liberi professionisti) entro la data del 18 maggio 2022 (cfr. l’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 19 agosto 2022);
  • l’iscrizione alla gestione, se avvenuta dopo il 18 maggio 2022, è stata effettuata tempestivamente, ossia entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività o 90 giorni per i lavoratori agricoli.

Si evidenzia, inoltre, che il medesimo articolo 2, comma 3, del menzionato decreto interministeriale, prevede che, per gli iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli), il requisito contributivo viene verificato sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Pertanto, gli assicurati che richiedono l’indennità una tantum in qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere al beneficio solo laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare.

e) Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti

L’indennità una tantum – in ragione della previsione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale 19 agosto 2022 – è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in oggetto l’assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare – pena l’inammissibilità dell’istanza – di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti.

f) Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, l’indennità una tantum è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

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