Il decreto aiuti ter arriva in parziale soccorso delle imprese per il caro energia.
Sono stati prorogati temporalmente e potenziati quantitativamente i contributi straordinari alle imprese per l’acquisto di energia e gas, riconosciuti sotto forma di credito d’imposta:
- per quelle “energivore”, il bonus è pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (per il periodo luglio-settembre è stato al 25%);
- per le “gasivore”, il bonus è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici (per il terzo trimestre è stato al 25%);
- per le imprese “non energivore” dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW (in questo caso, è anche ampliata la platea dei beneficiari, in quanto, precedentemente, il limite era fissato a 16,5 kW), il bonus è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (per il trimestre luglio-settembre è stato al 15%);
- per le imprese “non gasivore”, il bonus è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici (per il terzo trimestre è stato al 25%).
E’ stato esteso al quarto trimestre 2022, con ampliamento del perimetro di applicazione, il credito d’imposta spettante alle imprese esercenti attività agricola e della pesca per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per la trazione dei mezzi impiegati in quelle attività.
Il bonus è pari al 20% di quanto speso, al netto dell’Iva.
L’Abi fa il punto di cosa comporta questo per le banche. Nel decreto legge è previsto che la Sace possa rilasciare gratuitamente le garanzie “SupportItalia” previste dall’articolo 15 Decreto “Aiuti”, nel rispetto del regime “Aiuti di importo contenuto” del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e dei Regolamenti “de minimis” o di esenzione per categoria, a condizione che il tasso di interesse applicato alla quota del finanziamento garantito non sia superiore – al momento della richiesta di garanzia – al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (Btp) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso.
Vi Sono altresì modifiche, in parte, alle condizioni di ammissibilità alla garanzia SupportItalia e all’importo massimo garantito, a copertura del fabbisogno di liquidità, che potrà essere elevato fino a 25 milioni di euro.
È anche prevista la gratuità per le garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI, ai sensi del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, nella misura massima dell’80% dell’importo del finanziamento, in favore di tutti i soggetti beneficiari (indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione del Fondo), in analogia a quanto previsto per la garanzia rilasciata da Sace.
L’efficacia di queste misure è subordinata all’approvazione della Commissione europea.
Nel Decreto legge è previsto l’aumento, da 35.000 euro a 62.000 euro, dell’importo massimo garantibile della copertura che Ismea rilascia ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Aiuti.
Inoltre, sono previsti dei contributi, sotto forma di credito d’imposta – cedibili -, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.