La legge va incontro alle esigenze delle donne. I datori di lavoro che assumono donne, anche a tempo determinato, che si trovano in una posizione “svantaggiata” hanno diritto a una esenzione dei contributi fino a 6mila euro l’anno. Chi si deve assumere? Lo chiarisce l’Inps in una recente nota, la circolare 32 del 22 febbraio di questo anno.
Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno).
L’incentivo riguarda 4 categorie:
- donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
- “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito deifondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Si precisa che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Vedi per iil 2021-02-23
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. ( vanno conteggiati anche i contratti a termine di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata con rremunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo con reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
Con riferimento alla durata del periodo agevolato, l’Inps chiarisce che, l’incentivo:
- in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi; in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
- L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:
- rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
- Infine, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione in trattazione, è necessario rispettare alcuni presupposti specificamente previsti dalla legge di bilancio 2021 (incremento occupazionale).
L’Inps precisa, sul punto, che l’agevolazione in argomento, in forza del disposto dell’articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
L’esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.