Non andare al lavoro perché si è stati infettati dal Covid non sarà contato come assenza, almeno ai fini della possibilità di essere licenziati per aver raggiunto il massimo dei giorni di malattia dopo i quali il datore di lavoro può decidere il licenziamento. La misura è stata adottata anni addietro, quando si è passato il costo del dipendente in malattia sulle aziende. Il Covid e i relativi giorni di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria venivano equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento .
La nuova misura è utile sopratutto per le persone fragili, coloro che soffrono già di altre patologie, e sono costretti ad ulteriori assenze a causa del Covid. Fino ad oggi, come già detto, le assenze per Covid sono state equiparate ad assenze per malattia e, il fatto, rischiavano di fare sforare il periodo di giusta salvaguardia del posto di lavoro, dopo di cui poteva scattare il licenziamento in tronco.
Ora in tema di Covid-19, il Decreto Cura Italia ha previsto che i periodi di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non sono computabili ai fini del periodo di comporto. Il Codice Civile stabilisce, infatti, una previsione generale secondo cui il datore di lavoro è tenuto a conservare il posto di lavoro del dipendente in malattia nei limiti di un periodo, denominato periodi di comporto.
In altre parole il Governo ha espressamente escluso i giorni di malattia Covid-19 (tendenzialmente 14 giorni) dal computo delle assenze ai fini del calcolo del periodo di comporto.