L’agenzia delle Entrate in una circolare dell’11 settembre ha chiarito quanto spetta alle aziende per il credito di imposta, previsto dallo Stato, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e per la santificazione dei locali usati dall’azienda.
Vediamo assieme cosa e come si può accedere a questa possibilità.
“L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate”, scrive l’Agenzia delle Entrate.
La percentuale esatta detraibile è il 15,6423 per cento.
Ricordiamo che per fruire del credito in questione bisognava presentare una domanda entro il 7 settembre scorso secondo le modalità prevista dal Provvedimento dell’Agenzia n. 259854
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.