Ripartenza strutture turistiche: arrivano i finanziamenti della Lombardia

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Il bando prevede un investimento per un importo non inferiore a 80.000,00 euro 

La regione Lombardia lancia il bando da 17 milioni di euro “Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta”  – Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa dell’Asse prioritario III “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese”.

Sono ammissibili al bando progetti di realizzazione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel) e non alberghiere (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta) che si riferiscono ad una o più delle seguenti tipologie di intervento:

  • realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione degli immobili/aree destinati all’attività ricettiva e/o delle strutture ed infrastrutture complementari direttamente connesse;
  • acquisto e installazione di arredi, macchinari e/o attrezzature anche di carattere tecno- logico.

I progetti ammessi devono essere conclusi entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto dirigenziale di concessione dell’agevolazione al beneficiario.

I progetti per essere dichiarati ammissibili devono avere le seguenti caratteristiche:

  • laddove siano previste spese di cui alla lettera b) opere edili-murarie e impiantistiche ai sensi del successivo articolo B.3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di am- missibilità), che il fabbricato o il terreno interessati da tali opere abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività di cui all’articolo A.3 (indicare foglio, particella catastale e Comune del fabbricato o del terreno interessati);
  • essere realizzati presso una sede operativa in Lombardia attiva alla presentazione della domanda o da attivare entro e non oltre la richiesta di erogazione dell’agevolazione a saldo o in unica soluzione secondo la modalità di cui al successivo articolo C.4 (Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione);
  • riferirsi ai temi del posizionamento strategico turistico di Regione Lombardia3 ai sensi della d.g.r. n. 651/2013;
  • prevedere un investimento per un importo non inferiore a 80.000,00 euro
  • recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione. Laddove siano previste spese di cui alla lettera b) opere edili- murarie e impiantistiche ai sensi del successivo articolo B.3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità), il progetto dovrà essere obbligatoriamente corre- dato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala.

Chi può partecipare

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese ai sensi dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, ivi incluse le ditte individuali, che presso la sede oggetto di intervento esercitano o intendono esercitare l’attività:

  • ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel);
  • ricettiva non alberghiera all’aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta).

I suddetti soggetti, ivi comprese le ditte individuali, devono possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, i seguenti requisiti:

  • essere PMI secondo i criteri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  • essere regolarmente iscritte al registro delle imprese .

Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda per una sola sede e per una sola struttura ricettiva oggetto di intervento.

Tutti i requisiti di cui al presente articolo, fatto salvo il requisito relativo alla dimensione d’impresa, devono essere mantenuti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) fino a 3 (tre) anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione medesima. Nel caso di impresa in franchising, il soggetto richiedente è tenuto a produrre copia del contratto di affiliazione al fine di un’istruttoria che permetta di valutare in concreto l’esistenza di influenza dominante. Si specifica che nel caso di contratto di franchising dominante il soggetto richiedente l’agevolazione, ai fini del calcolo del massimale dei 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, deve sommare gli aiuti de minimis ricevuti dal franchisor e dalle altre imprese che rientrano nella nozione di impresa unica di cui all’articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, ubicate sul territorio nazionale.

Requisiti per partecipare:

  • ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva, in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC)2 come previsto all’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013). L’esito di irregolarità della verifica in tema diregolarità contributiva comporterà la mancata concessione dell’agevolazione;
  • in regola con la normativa antimafia vigente; a tal fine deve presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell’articolo 83, comma 1, e dell’articolo 67, comma 1, lettera g, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.. L’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la mancata concessione dell’agevolazione.

Sono escluse dal bando le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente. Nel caso di superamento del massimale de minimis, verificato sulla base della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 redatta dai soggetti richiedenti e/o della visura registro aiuti al momento della concessione, al soggetto richiedente non è concessa alcuna agevolazione e la domanda è considerata inammissibile.

 

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