Credito di imposta per mancata partecipazione a fiere: come funziona

Riguarda le spese sostenute per disdette da covid e relative alla partecipazione a fiere e manifestazioni (in Italia e all’estero)

Le spese agevolabili con il credito  di imposta per la mancata partecipazione a fiere in Italia o all’estero per le chiusure dovute alla pandemia del Covid19 suddetto sono:

L’art. 12-bis del DL 23/2020 (introdotto dalla legge di conversione) prevede che:

  • il credito d’imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali (introdotto dall’art. 49 del DL 34/2019  – c.d. DL “crescita”),
  • sia riconosciuto, per il 2020, anche per le spese derivanti da fiere che sono state annullate a causa dell’emergenza da COVID-19, riconoscendo in sostanza un rimborso alle imprese per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 30% delle spese agevolabili fino a un massimo di 60.000 euro, nel rispetto degli stanziamenti previsti (10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per il 2021, stanziamenti che non sono stati modificati dalla disposizione in esame).
  • nei limiti del regime degli aiuti “de minimis” (cfr. regolamenti Ue nn. 1407/2013, 1408/2013 per il settore agricolo, 717/2014 per il settore pesca e acquacoltura).

In merito alla modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta in commento è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
A tal fine, non sarà necessario rispettare l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi previsto dall’art. 3 comma 1 del DL 124/2019, trattandosi di un credito d’imposta di natura agevolativa da indicare nel quadro RU del modello REDDITI (secondo quanto chiarito in occasione di Telefisco 2020 dall’Agenzia delle Entrate).

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