Isa: nuova correzione dell’Agenzia delle Entrate per tenere conto dei cali di fatturato

E' stata introdotta una nuova correzione per il contribuente che abbia registrato un calo dei ricavi/proventi e valore aggiunto rispetto al passato

Con la circolare 16/E l’Agenzia delle entrate introduce nel calcolo degli Isa, gli indici sineteci di affidabilità fiscale, una variabile che tiene conto dei danni e dei cali di fatturato dovuti al Coronavirus. La nuova pre-calcolata viene utilizzata per misurare il peso della riduzione dei ricavi nell’anno di applicazione rispetto alla media dei ricavi degli otto periodi precedenti.

Sostanzialmente la correzione interviene per stemperare l’effetto di un coefficiente individuale positivo, se il contribuente abbia registrato un calo dei ricavi/proventi e valore aggiunto rispetto al passato.

Scrive l’Agenzia delle Entrate: ” L’articolo 148 del “decreto Rilancio” non si limita a ridefinire i criteri per le strategie di controllo basate sui risultati degli ISA, ma affronta in maniera diretta anche il tema della sostenibilità dei risultati dell’applicazione degli stessi nei periodi d’imposta in cui si mostreranno in maniera significativa gli effetti economici sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.

L’ambito temporale cui l’intervento si riferisce è, come accennato in premessa, limitato ai soli periodi di imposta 2020 e 2021.

La ratio di tale limitazione temporale appare di tutta evidenza se si considera che l’intervento ha la finalità di consentire la corretta applicazione degli ISA valutati gli effetti che il fenomeno ha certamente causato nel tessuto economico italiano e di cui gli ISA, elaborati per il p.i. 2020 e per il successivo 2021, dovranno tener debitamente conto.

Coerentemente l’intervento non risulta rilevante per il p.i. 2019, per il quale sono attualmente in corso gli adempimenti correlati alla presentazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli ISA, trattandosi di una annualità in alcun modo interessata dall’emergenza in argomento.

Le azioni previste possono essere così sintetizzate:

  • effettuare analisi finalizzate a prevedere ulteriori ipotesi di cause di esclusione dell’applicabilità degli ISA oltre a quelle già previste “a regime”45;
  • definire specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l’interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica46;
  • individuare tutti i possibili ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale dei contribuenti cui gli ISA si applicano.

Tale attività prevede, come è connaturato nel processo di elaborazione ed aggiornamento degli ISA, un ruolo attivo delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione degli esperti, chiamati a fornire il proprio contributo .

Al fine di favorire il più possibile ogni attività idonea a cogliere le specificità dei contribuenti viene, altresì, previsto che l’individuazione delle informazioni possa avvenire senza tener conto dei limiti temporali previsti all’articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto e che l’approvazione degli ISA e la loro eventuale integrazione possano avvenire rispettivamente fino al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.

Le previsioni contenute nel comma 1 devono essere effettuate evitando, quanto più possibile, l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilitàdell’Amministrazione finanziaria.

Con la disposizione in commento si è voluta rafforzare la fisiologica capacità di adattamento degli ISA ad eventi inattesi e straordinari come l’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del COVID-19; tale flessibilità è, infatti, una delle caratteristiche portanti degli ISA: il comma 2 dell’articolo 9- bis del decreto, dispone che “Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate”.

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