“L’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 – scrive l’Agenzia delle Entrate – è dovuto:
- per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, nella misura pari al 100 per cento dell’importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a 51,65 euro;
- per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997), nella misura pari al 100 per cento dell’importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a 20,66 euro.
Da quanto precede si desume che, ai fini della determinazione dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020 secondo il metodo “storico”, deve essere preso a riferimento l’importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d’imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo [ed indicato nel rigo IR26 (Importo a debito)] sia solo “figurativo” (ovvero non debba essere versato per effetto di quanto disposto dall’articolo 24).
Il saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, per il quale è previsto l’esonero dal versamento ai sensi dell’articolo 24, deve essere determinato al lordo dell’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), non ancora utilizzata in compensazione «esterna» (tramite modello F24) e/o «interna», in quanto l’eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso (che, invece, non è dovuto).
A sostegno di tale soluzione si rappresenta che un eventuale utilizzo dell’eccedenza 2018 a scomputo dell’IRAP 2019 determinerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno già utilizzato l’eccedenza IRAP 2018 (rimborso o compensazione esterna) e quelli che, invece, non l’hanno ancora utilizzata.
L’eccedenza IRAP 2018 non utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019 può essere, pertanto, recuperata con la dichiarazione IRAP 2020 ed essere utilizzata secondo le consuete modalità previste per le eccedenze d’imposta (compensazione, rimborso o riporto all’anno successivo). A tal fine, la sezione II del quadro IR va compilata secondo le regole ordinarie avendo cura, tuttavia, di riportare nel rigo IR28 «Eccedenza di versamento a saldo» la quota dell’eccedenza IRAP 2018 utilizzata in tale sezione a riduzione del saldo IRAP 2019, il cui versamento non è dovuto in applicazione dell’articolo 24 del Decreto. Si ricorda che l’eccedenza IRAP 2018 utilizzabile a riduzione del saldo IRAP 2019, va determinata al netto della quota già utilizzata in compensazione «esterna» (tramite modello F24) e/o «interna» con gli acconti IRAP 2019. Pertanto, l’eccedenza già compensata non può essere recuperata nel rigo IR28.
Resta fermo che l’eccedenza IRAP 2018 sarà, invece, utilizzabile a riduzione dell’eventuale quota del saldo IRAP 2019 che dovesse eccedere il limite previsto dal paragrafo 3.1. del Framework temporaneo comunitario sugli aiuti di Stato.
Con Decisione C(2020) 4447 final del 26 giugno 2020, la Commissione Europea ha autorizzato la misura agevolativa in commento ritenendola compatibile con il mercato interno in accordo con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
A tal riguardo, i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi dell’articolo 24), sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:
- nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
- nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
- nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
- nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
- nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
- nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL Rilancio.
Le altre colonne del rigo IS201 vanno compilate secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni contenute nel modello IRAP 2020.