Agevolazioni per chi riapre un negozio a Rescaldina. Come ottenerle.

Il Comune si impegna per ripopolare il centro con negozi di vicinato. Non sono ammesse le sale scommesse, i compro oro e chi installa slot. Domande entro il 28 febbraio.

Vogliono un centro vivo, ma anche sano. Il Comune di Rescaldina con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 20/12/2019 il Comune ha approvato il Regolamento che disciplina l’agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l’ampliamento, compatibilmente con gli strumenti urbanistici vigenti, per almeno il 30% della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:

  • dell’artigianato;
  • del turismo;
  •  della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
  • della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
  • della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
  • del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall’art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

  • gli esercizi di compro oro;
  • le sale per scommesse;
  • le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d’azzardo di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  • Sono altresì esclusi dalle agevolazioni: i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
  • le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo nell’anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi.

In caso di riapertura:

a) degli esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonche’ commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico commercio il contributo è pari al 30% dell’Imposta municipale propria, al 30% del tributo per i servizi indivisibili ed al 30% della tassa sui rifiuti versati nell’esercizio precedente a quello nel quale è spettante il contributo;

b) degli esercizi operanti nel commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il contributo è pari al 15% dell’Imposta municipale propria, al 15% del tributo per i servizi indivisibili ed al 15% della tassa sui rifiuti versati nell’esercizio precedente a quello nel quale è spettante il contributo.

Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l’esercizio è rimasto aperto.
In caso di ampliamento:

a) degli esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonche’ commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico commercio il contributo è pari al 20% dell’Imposta municipale propria, al 20% del tributo per i servizi indivisibili ed al 20% della tassa sui rifiuti versati nell’esercizio precedente a quello nel quale è spettante il contributo;

b) degli esercizi operanti nel commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il contributo è pari al 10% dell’Imposta municipale propria, al 10% del tributo per i servizi indivisibili ed al 10% della tassa sui rifiuti versati nell’esercizio precedente a quello nel quale è spettante il contributo.

Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l’esercizio ampliato è rimasto aperto.
Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell’anno per cui è chiesta l’agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all’ampliamento medesimo.

L’importo del contributo da corrispondere in ogni anno è fissato dal responsabile dell’ufficio comunale competente per i tributi, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell’esercizio nel quadriennio considerato e viene materialmente erogato agli esercenti dopo la riscossione dell’importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell’esercizio non può essere inferiore a sei.

I contributi sono concessi, nell’ordine di presentazione delle richieste, fino all’esaurimento delle risorse.

Come fare domanda

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al protocollo del Comune di Rescaldina o inviare tramite Posta Elettronica Certificata dal 1° gennaio al 28 febbraio, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all’autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge. Ai fini della graduatoria si terrà conto per le richieste inviate tramite Posta Elettronica Certificata della data e orario di ricezione, mentre per quelle presentare al protocollo del Comune di Rescaldina si considererà il numero e la data di protocollo.

Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull’autocertificazione presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento, previo riscontro dell’ufficio commercio del regolare avvio e mantenimento dell’attività.

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