Le ambulanze non devono pagare il pedaggio autostradale, anche quando l’intervento della pubblica assistenza non è in urgenza. Lo ha stabilito la Cassazione.
La sentenza riguarda l’annoso contenzioso tra la Croce Bianca Rapallese e Società Autostrade per l’Italia Spa. La Cassazione ha ritenuto che il termine “soccorso” dovesse intendersi nel suo comune significato di “aiuto, assistenza prestata a chi ne ha bisogno o a chi è in pericolo”, che prescinde quindi dall’urgenza o dall’emergenza e che riguarda, come precisato nella circolare del 3 giugno 2019, anche il trasporto dei pazienti portatori di handicap.
La faccenda era tornata agli onori della cronaca dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova. La società autostrade anche in questa circostanza ha chiesto alla Croce Bianca il pagamento del pedaggio. Con questa associazione la società autostrade non aveva rinnovato la convenzione e negli anni ha chiesto un pagamento di oltre 208mila euro.
Come si è arrivati a questo punto
Nel 2014 viene pubblicata una circolare ministeriale che stravolge il significato della Legge 495 del 16/12/92 art. 373 C.2 Lett. C, circolare peraltro più volte rimaneggiata, che di fatto ha causato il mancato riconoscimento all’esenzione del pagamento del pedaggio autostradale per tutti i servizi svolti da automezzi adibiti al soccorso nell’espletamento dello specifico servizio.
La sentenza
La Cassazione ha precisato che il termine soccorso deve intendersi nel suo comune significato e cioè “aiuto, assistenza prestata a chi ne ha bisogno o a chi è in pericolo” che prescinde quindi dall’urgenza o emergenza e che riguarda, come poi precisato nella circolare del 3 giugno 2019, anche il trasporto dei pazienti portatori di handicap.