Tasse: detrazioni per lavori per risparmio energetico valide anche senza comunicazione all’Enea

La comunica una circolare dell'Agenzia delle Entrate.

Lo ha comunicato l’Agenzia delle Entrate. La mancata trasmissione all’Enea, seppur obbligatoria, non fa venir meno la detrazione per i lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico.

Per consentire la trasmissione delle informazioni relative agli interventi effettuati, l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Agenzia delle Entrate, ha realizzato un sito web dedicato mediante il quale effettuare, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, la trasmissione delle relative informazioni.

Atteso che il sito è stato reso disponibile dal 21 novembre 2018, per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre da tale ultima data.

Scrive l’Agenzia delle Entrate : “Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento … In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene, pertanto, conformemente all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16”.

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