Quali incentivi per le nuove assunzioni sono cumulabili

Bonus giovani, disabili e neet sono cumulabili in caso di assunzione stabile.

Per il 2018 sono previsti incentivi a favore dei datori di lavoro che assumo personale a tempo indeterminato. Alcune di queste agevolazioni sono cumulabili. Eccone l’elenco:

  • bonus giovani
  • incentivo per i disabili
  • Bonus NEET
  • Bonus SUD dell’ANPAL

Bonus Giovani 2018 per le assunzioni stabili. – Si tratta di un nuovo pacchetto di misure atte a sostenere e a favorire l’occupazione dei giovani in Italia, attraverso lo strumento dello sgravio contributivo. Si applica ai giovani fino a 30 anni (35  nel 2018)   ed è lo sgravio del 50% (max. 3mila euro annui) per i primi tre anni di assunzione a tempo indeterminato. Il lavoratore deve essere al primo contratto di questo tipo.

Bonus Neet – L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, per 12 mesi entro un tetto massimo pari a 8.060 euro su base mensile, riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.esonero contributivo totale  fino a 8.060 euro per  giovani iscritti al programma Garanzia Giovani, di età compresa tra i 16 e i 29 anni

Bonus Sud – E’ un incentivo per i datori di lavoro che procedono ad assunzioni stabili nel mezzogiorno d’Italia. Consiste in un esonero contributivo totale  fino a 8.060 euro per  giovani  o disoccupati assunti in aziende nelle regioni del Sud

Incentivo assunzione disabili – incentivo che riconosce ai datori di lavoro il diritto a uno sgravio contributivo della durata di 36 mesi, sulle assunzioni a tempo indeterminato di soggetti affetti da disabilità, da fruire mediante conguaglio con i contributi pagati all’Inps. La misura dello sgravio è del 70% se il lavoratore disabile assunto ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra; oppure in presenza di disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% e in tal caso la durata arriva a 60 mesi. Lo sgravio è pari al 35%, invece, in caso di lavoratori con una percentuale d’invalidità compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.

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