Per il 2018 sono previsti incentivi a favore dei datori di lavoro che assumo personale a tempo indeterminato. Alcune di queste agevolazioni sono cumulabili. Eccone l’elenco:
- bonus giovani
- incentivo per i disabili
- Bonus NEET
- Bonus SUD dell’ANPAL
Bonus Giovani 2018 per le assunzioni stabili. – Si tratta di un nuovo pacchetto di misure atte a sostenere e a favorire l’occupazione dei giovani in Italia, attraverso lo strumento dello sgravio contributivo. Si applica ai giovani fino a 30 anni (35 nel 2018) ed è lo sgravio del 50% (max. 3mila euro annui) per i primi tre anni di assunzione a tempo indeterminato. Il lavoratore deve essere al primo contratto di questo tipo.
Bonus Neet – L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, per 12 mesi entro un tetto massimo pari a 8.060 euro su base mensile, riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.esonero contributivo totale fino a 8.060 euro per giovani iscritti al programma Garanzia Giovani, di età compresa tra i 16 e i 29 anni
Bonus Sud – E’ un incentivo per i datori di lavoro che procedono ad assunzioni stabili nel mezzogiorno d’Italia. Consiste in un esonero contributivo totale fino a 8.060 euro per giovani o disoccupati assunti in aziende nelle regioni del Sud
Incentivo assunzione disabili – incentivo che riconosce ai datori di lavoro il diritto a uno sgravio contributivo della durata di 36 mesi, sulle assunzioni a tempo indeterminato di soggetti affetti da disabilità, da fruire mediante conguaglio con i contributi pagati all’Inps. La misura dello sgravio è del 70% se il lavoratore disabile assunto ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra; oppure in presenza di disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% e in tal caso la durata arriva a 60 mesi. Lo sgravio è pari al 35%, invece, in caso di lavoratori con una percentuale d’invalidità compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.