A partire dal 1° luglio 2018, la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dovrà necessariamente essere documentata con l’emissione di fattura elettronica. Per consentire la deduzione della spesa, nonché la detraibilità dell’IVA ad essa relativa, detta spesa andrà documentata mediante emissione di fattura elettronica.
I pagamenti potranno essere fatti in quattro modi:
- con assegni, nonché i vaglia cambiari e postali
- con bonifici bancari e posti
- con carte di credito, di debito e prepagate
- con carte e buoni carburante. Attenzione se le carte e i buoni riguardano il rifornimento di benzina presso la compagnia stessa che li ha emessi: allora l’operazione deve essere fatturata elettronicamente, mentre se le carte e i buoni riguardano il rifornimento di benzina presso plurimi soggetti, l’operazione non è soggetta a IVA quindi tantomeno alla fattura elettronica, essendo solo un documento di legittimazione alla spesa.
L’agenzia delle entrate ha emesso una circolare contenente dei chiarimenti per questo nuovo obbligo. Vediamoli assieme.
- Sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti.
- Gli esoneri previsti per i regimi forfettari restano invariati.
- Tra gli elementi individuati come obbligatori da tali disposizioni, con specifico riferimento ai carburanti, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”. Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche. In tal senso, nelle motivazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato in data odierna viene chiarito che l’indicazione della targa possa essere fornita utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica, in caso contrario l’Iva non sarà detraibile.
I fenomeni di frode IVA nel settore in discorso hanno ad oggetto prevalentemente i carburanti per autotrazione, dal momento della loro immissione in consumo dai depositi fiscali e nei successivi trasferimenti nei confronti dei soggetti che intervengono nella catena distributiva. Pertanto l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.