250 milioni a disposizione di imprenditori e comuni per l’efficienza energetica

Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese, ivi comprese le ESCO, e dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi.

Tutte le imprese  possono accedere a finanziamenti agevolati per il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e dei servizi e degli edifici in cui viene esercitata l’attività economica e per l’installazione o potenziamento di reti e impianti per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento efficienti. Lo stesso possono fare le ESCO per investimenti diretti all’efficientamento energetico di infrastrutture pubbliche, compresa la pubblica illuminazione, di edifici residenziali, specialmente popolari, e di edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione. 250 milioni entro il 2020 sono stati messi a disposizione dal Fondo Nazionale per l’efficienza energetica per favorire gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi.  Per l’avvio della fase operativa, il Fondo potrà contare su 150 milioni di euro già resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo economico, che destinerà anche ulteriori 100 milioni di euro nel triennio 2018-2020. Il Fondo sarà, inoltre, alimentato con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente. Con i 150 milioni già disponibili si stima una mobilitazione di investimenti nel settore dell’efficienza di oltre 800 milioni di euro. La gestione del Fondo sarà affidata ad Invitalia sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvederà a pubblicare le modalità operative per la presentazione dei progetti.


Cosa sostiene

Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese, ivi comprese le ESCO, e dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi. Oltre che gli interventi di efficientamento in sé, sono ammessi ai finanziamenti agevolati i costi riguardanti le consulenze connesse al progetto di investimento, come le progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, i collaudi, la progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, gli studi di fattibilità, la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici. Il Fondo copre inoltre i costi per gli interventi sull’involucro edilizio (opaco e trasparente) comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico. Ammessi i costi connessi ad apparecchiature, impianti e forniture di materiali utili alla realizzazione dell’intervento e infrastrutture specifiche.

Nello specifico gli interventi sostenuti devono riguardare:

  • la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali,
  • la realizzazione e l’ampliamento di reti per il teleriscaldamento,
  • l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l’illuminazione pubblica
  • la riqualificazione energetica degli edifici.

Il Fondo ha una natura rotativa e si articola in due sezioni che operano per:

  1. la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo;
  2. l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo

La sezione garanzie prevede inoltre, una riserva del 30% per gli i interventi riguardanti reti o impianti di teleriscaldamento, mentre il 20% delle risorse stanziate per la concessione di finanziamenti è riservata alla PA.


Cumulabilità

È altresì previsto che le agevolazioni concesse alle imprese siano cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali nel limite del Regolamento de minimis laddove applicabile, o entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Per quanto riguarda le agevolazioni concesse alla Pubblica Amministrazione, esse sono cumulabili con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100 per cento dei costi ammissibili.

 

 

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