E’ in Gazzetta Ufficiale. “Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″, è scritto in nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2023.
Ricordiamo che l’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
Il Presidente della Commissione attività produttive della Camera Alberto Gusmeroli al VII Congresso dell’Istituto nazionale tributaristi ha dichiarato che”…stiamo individuando un tetto di fatturato, probabilmente vicino ai 500mila euro per rientrare nell’abolizione dell’acconto di novembre rateizzato e pagato da gennaio a giugno 2024. Tutto il resto della platea entra a novembre 2024″.