Fondo perduto per la transizione industriale green dal Ministero delle imprese e del Made in Italy

Ministero delle imprese e del Made in Italy
Si tratta di contributi concessi con l’obiettivo sostenere i programmi di investimento delle imprese volti alla tutela ambientale, in accordo alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di sostenere i programmi di investimento delle imprese nella tutela ambientale, ha stanziato 300 milioni di euro a valere sul “Fondo per il sostegno alla transizione industriale”.

Il Fondo perduto pre la transizione industriale prevede due tipologie di intervento:

  • investimenti volti a perseguire una maggiore efficienza energetica
  • investimenti volti a perseguire un uso efficiente delle risorse.

Vediamoli assieme

INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA

(Programmi di investimento ammissibili)

1. Le agevolazioni di cui al presente titolo possono essere concesse a fronte di investimenti finalizzati all’introduzione, nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento:

  1. a)  di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica che comportino un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 38 del Regolamento GBER;
  2. b)  di un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

2. Ai fini di cui al comma 1, il risparmio energetico è pari alla quantità di energia risparmiata, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP), determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda e una stima dopo l’attuazione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica oggetto del programma di investimenti, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

3. I programmi di investimento non devono prevedere interventi obbligatori da attuare in ottemperanza a disposizioni normative nazionali o per conformarsi a norme dell’Unione europea adottate e in vigore. Le agevolazioni di cui al presente titolo possono tuttavia essere concesse per programmi di investimento realizzati per conformarsi a norme dell’Unione europea adottate ma non ancora in vigore, a condizione che l’investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell’entrata in vigore della norma in questione.

4. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente titolo, i programmi di investimento di cui al comma 1, lettera b), qualora attuati nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 14 del Regolamento GBER:

  1. a)  non devono riguardare il settore siderurgico, della lignite e del carbone;
  2. b)  devono prevedere, qualora realizzati da imprese di grandi dimensioni, costi ammissibili che devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;
  3. c)  devono prevedere l’apporto da parte del beneficiario di un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;
  4. d)  devono essere proposti da un beneficiario che non ha effettuato nei due anni precedenti la domanda di aiuto una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento per il quale è richiesto l’aiuto e che si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento medesimo.

5. In alternativa a quanto previsto al comma 1, su richiesta delle imprese le agevolazioni di cui al presente titolo possono essere concesse, per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione sostanziale del consumo di energia nelle attività e nei processi industriali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste della Sezione 2.6 del Quadro temporaneo. Ai predetti fini i programmi di investimento:

  1. a)  devono conseguire una riduzione di consumo di energia pari ad almeno il 20% in relazione alle attività sovvenzionate misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione (media annua del consumo);
  2. b)  perquantoriguardagliinvestimentirelativialleattivitàcherientranonelsistemadiscambio di quote di emissione (ETS), devono consentire di realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’impianto del beneficiario che permette di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
  3. c)  devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni; entro il predetto termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolati;
  4. d)  non devono avere ad oggetto interventi necessari per garantire la mera conformità con le norme dell’Unione in vigore.

6. I programmi di investimento di cui al comma 1 possono altresì prevedere nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 41 del Regolamento GBER e per un importo non superiore al 40% del complessivo programma di investimento ammissibile ai sensi del presente Titolo, interventi volti alla realizzazione di:

  1. impianti di cogenerazione ad alto rendimento per la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica destinata all’autoconsumo;
  2. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile destinato all’autoconsumo;
  3. impianti per lo stoccaggio di energia, connessi agli impianti di cui alle lettere a) e b). Detti impianti possono essere agevolati solo nella misura in cui relativi a progetti combinati di fonti rinnovabili e di stoccaggio in cui entrambi gli elementi sono componenti di un unico investimento o in cui lo stoccaggio è collegato a un impianto di produzione di energia rinnovabile già esistente. La componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75% dell’energia da un impianto di generazione di energia rinnovabile direttamente collegato, su base annua.

    (Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili sono quelle definite dall’articolo 7 del decreto, nella misura in cui le stesse risultino strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti. I costi non direttamente collegati al raggiungimento di un livello più elevato di efficienza energetica non sono pertanto ammissibili.

2. Per i programmi di investimento di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), ai fini dell’agevolabilità delle spese devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i costi supplementari necessari per raggiungere un livello più elevato di efficienza energetica, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli relativi ad uno scenario controfattuale che tenga conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto. Detti investimenti devono avere una capacità di produzione e una durata di vita comparabili e devono essere conformi alle norme dell’Unione già in vigore. Il controfattuale deve essere credibile alla luce dei requisiti legali, delle condizioni di mercato e degli incentivi generati dal sistema ETS dell’Unione europea.

3. Ai fini di cui al comma 2:

a) se lo scenario controfattuale consiste nella realizzazione di un investimento meno efficiente dal punto di vista energetico che corrisponde alle normali pratiche commerciali nel settore o per l’attività interessata, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell’investimento per il quale sono richieste le agevolazioni e i costi dell’investimento meno efficiente dal punto di vista energetico;

b) se lo scenario controfattuale consiste nella realizzazione dello stesso investimento in un momento successivo, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell’investimento per il quale sono richieste le agevolazioni e il Valore Attuale Netto dei costi dell’investimento successivo, attualizzato al momento in cui sarebbe stato realizzato l’investimento sovvenzionato;

c) se lo scenario controfattuale consiste nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell’investimento per il quale sono richieste le agevolazioni e il Valore Attuale Netto dell’investimento per la manutenzione, la riparazione e l’ammodernamento dell’impianto e delle attrezzature esistenti, attualizzato al momento in cui l’investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;

d) se l’investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile volto esclusivamente a migliorare l’efficienza energetica, per il quale non esiste un investimento controfattuale meno efficiente dal punto di vista energetico, i costi ammissibili sono i costi totali dell’investimento.

4. In alternativa a quanto previsto ai commi 2 e 3, i costi agevolabili possono coincidere con i costi totali dell’investimento, a fronte dell’applicazione delle intensità di aiuto ridotte di cui all’articolo 11.

5. Qualora l’impresa abbia fatto richiesta di applicazione delle disposizioni di cui al Quadro Temporaneo ai sensi dell’articolo 9, comma 5, sono considerati costi agevolabili i costi totali delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti necessari per realizzare i programmi volti a conseguire l’efficientamento energetico. In alternativa, e su richiesta dell’impresa, i costi agevolabili possono essere determinati come differenza tra i costi del programma e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell’aiuto, per tutta la durata dell’investimento.

6. L’applicazione della metodologia di determinazione dei costi agevolabili di cui al comma 5, secondo periodo, comporta l’obbligo per l’impresa richiedente di trasmettere, con cadenza annuale e per tutta la vita utile dell’investimento, un aggiornamento dei dati sui risparmi di costi e le entrate aggiuntive al fine di valutare l’eventuale conseguimento di utili inaspettati, anche in relazione a periodi di prezzi estremamente elevati dell’elettricità o del gas.

7. Per i programmi di investimento di cui all’articolo 9 comma 1, lettera b), ai fini dell’agevolabilità delle spese sono considerati costi agevolabili i costi totali dell’investimento.

(Agevolazioni concedibili)

1. Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 38 del Regolamento GBER, pari al:

a. 30%dellespeseammissibili,qualoradeterminateconlametodologiadicuiall’articolo 10, comma 2, maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese, 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c;

b. 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’articolo 10, comma 4, maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c.

2. Con riferimento agli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle seguenti intensità:

a. per gli investimenti realizzati da imprese di tutte le dimensioni nelle zone a, nei limiti delle intensità previste in funzione dell’ubicazione del programma e della dimensione dell’impresa beneficiaria dalla Carta degli aiuti a finalità regionale;

b. per gli investimenti realizzati da PMI nelle zone c, nei limiti delle intensità previste in funzione dell’ubicazione del programma e della dimensione dell’impresa beneficiaria dalla Carta degli aiuti a finalità regionale;

c. per gli investimenti realizzati da PMI nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a e b, nei limiti delle intensità previste in funzione della dimensione dell’impresa beneficiaria dall’articolo 17 del Regolamento GBER. Per le PMI è fatta in ogni caso salva la possibilità di richiedere l’applicazione delle disposizioni previste dal predetto articolo 17 del Regolamento GBER anche a fronte della realizzazione degli investimenti nelle zone di cui alle precedenti lettere a e b.

3. Qualora l’impresa richieda l’applicazione delle disposizioni di cui al Quadro Temporaneo ai sensi dell’articolo 9, comma 5, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle seguenti intensità:

a) 30% dei costi agevolabili, qualora determinati con la metodologia di cui al primo periodo dell’articolo 10, comma 5;

b) 40% dei costi agevolabili, qualora determinati con la metodologia di cui al secondo periodo dell’articolo 10, comma 5, maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese, 15 punti percentuali per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

4. Con riferimento agli investimenti relativi alla produzione e allo stoccaggio di energia, di cui all’articolo 9, comma 6, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 41 del Regolamento GBER, pari al:

a. 45% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili, maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese;

b. 30% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui alla lettera a), maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese.

INVESTIMENTI DESTINATI A PERSEGUIRE UN USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

(Programmi di investimento ammissibili)

1. Le agevolazioni di cui al presente titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione, nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento, di investimenti volti a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

a) riduzione della quantità di acqua impiegata nel processo produttivo;
b) riduzione della quantità di materie prime e semilavorati impiegati nel processo produttivo, ad eccezione dell’energia;
c) riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.

2. Ai fini di cui al comma 1, i programmi di investimento possono essere volti all’introduzione di misure volte a perseguire:

a) un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del Regolamento GBER; o

b) un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a perseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

3. I programmi di investimento non devono prevedere interventi obbligatori da attuare in ottemperanza a disposizioni normative nazionali o per conformarsi a norme dell’Unione europea adottate e in vigore. Le agevolazioni di cui al presente titolo possono tuttavia essere concesse per programmi di investimento realizzati per conformarsi a norme dell’Unione europea adottate ma non ancora in vigore, a condizione che l’investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell’entrata in vigore della norma in questione.

4. I programmi di investimento realizzati ai sensi del comma 2, lettera a), non devono riguardare lo smaltimento dei rifiuti e le operazioni di recupero dei rifiuti per la produzione di energia, non devono incentivare la produzione di rifiuti o l’aumento dell’uso di risorse, devono riguardare implementazioni di tecnologie che non costituiscono una pratica commerciale consolidata già redditizia e devono essere volti a soddisfare almeno una delle seguenti finalità:

a) migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse attraverso uno o entrambi dei seguenti obiettivi:

i. riduzionenettadellerisorseconsumateperlaproduzionediunadeterminataquantità di prodotto rispetto a un processo di produzione preesistente utilizzato dal beneficiario o a progetti o attività alternative. Le risorse consumate comprendono tutte le risorse materiali consumate, ad eccezione dell’energia, e la riduzione è determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l’attuazione dell’intervento, tenendo conto di eventuali aggiustamenti per le condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse;

ii. sostituzione di materie prime o feedstock primari con materie prime o feedstock secondari (riutilizzati o recuperati, compresi quelli riciclati);

b) migliorare la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati dal beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati da terzi e che altrimenti sarebbero inutilizzati, smaltiti o trattati in base a un’operazione di trattamento che si colloca più in basso nell’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, punto 1, della direttiva 2008/98/CE o in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse, o che porterebbe a una qualità inferiore dei risultati del riciclaggio;

c) migliorare la raccolta, la selezione, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi e che altrimenti resterebbero inutilizzati o utilizzati in modo meno efficiente dal punto di vista delle risorse.

5. Ai programmi di investimento realizzati ai sensi del comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del presente decreto.

(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili sono quelle definite dall’articolo 7 del decreto, nella misura in cui le stesse risultino strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti. I costi non direttamente collegati al raggiungimento dei predetti obiettivi non sono pertanto ammissibili.

2. Per i programmi di investimento di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), ai fini dell’agevolabilità delle spese devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i costi supplementari necessari per raggiungere l’obiettivo ambientale previsto, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli di uno scenario controfattuale che tenga conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto e consistente:

a) in un investimento comparabile che sarebbe credibilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di efficienza delle risorse;

b) in un investimento che preveda un trattamento dei rifiuti in base a un’operazione di trattamento che si colloca più in basso nell’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, punto 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattare i rifiuti, altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;

c) in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza materie prime o feedstock primari, se il prodotto secondario ottenuto (riutilizzato o recuperato) è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento con capacità di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell’Unione già in vigore. Lo scenario controfattuale deve essere credibile alla luce dei requisiti legali, delle condizioni di mercato e degli incentivi.

4. Se l’investimento consiste nell’installazione di un componente aggiuntivo a un impianto già esistente, per il quale non esiste un equivalente meno rispettoso dell’ambiente, o se può essere dimostrato che in assenza di aiuti non verrebbe effettuato alcun investimento, i costi ammissibili sono i costi totali dell’investimento.

5. Per i programmi di investimento di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b), ai fini dell’agevolabilità delle spese sono considerati costi ammissibili i costi totali dell’investimento.

Art. 14

(Agevolazioni concedibili)

1. Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese all’uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 47 del Regolamento GBER, pari al 40% dei costi agevolabili. La predetta intensità può essere aumentata:

a) di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

b) di 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c.

2. Con riferimento agli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b), le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità indicate all’articolo 11, comma 2, del presente decreto.

(Programmi ammissibili)

1. Ai fini dell’accesso allo sportello disciplinato dal presente provvedimento, i programmi di investimento proposti dai soggetti di cui all’articolo 5 del decreto devono essere volti a perseguire, attraverso interventi sul processo produttivo già esistente nell’unità produttiva oggetto di intervento:

a) una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa. Le caratteristiche di detti programmi e le relative agevolazioni concedibili sono definiti nell’ambito del Titolo II del presente decreto; e/o

b) un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate. Le caratteristiche di detti programmi e le relative agevolazioni concedibili sono definiti nell’ambito del Titolo III del presente decreto.

2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente.

3. I programmi di investimento e le relative spese devono essere strettamente diretti al raggiungimento delle finalità ambientali di cui al comma 1 e non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell’unità produttiva oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente. Per le imprese energivore il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l’impresa realizza in adempimento degli obblighi di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014.

4. I programmi di investimento di cui al comma 1 possono essere accompagnati, qualora strettamente connessi e funzionali ai medesimi, da progetti per la formazione del personale, nel rispetto delle previsioni in proposito previste dal decreto e dall’articolo 31 del Regolamento GBER. I progetti di cui al presente comma possono prevedere spese di importo non superiore al 10 per cento di quelle complessivamente previste per la realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 1.

5. Ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento e gli eventuali progetti di formazione del personale devono rispettare, nel loro complesso, i requisiti di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto.

Art. 4.

(Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente in via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella competente sezione del sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023. Il Soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa.

2. L’accesso alla piattaforma informatica:
a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta

nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;

b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente.

3. La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana, deve essere formulata secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nel sito del Soggetto gestore indicato al comma 1 e deve essere firmata digitalmente, pena l’improcedibilità della stessa.

4. La domanda di agevolazione deve contenere, tra l’altro:

a) i dati anagrafici dell’impresa richiedente, del soggetto firmatario, del referente, del titolare effettivo;

b) l’indicazione delle finalità perseguite con il programma di investimento, tra quelle individuate all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, la tipologia di intervento realizzata tra quelle indicate all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto, e i dati principali del programma di investimento proposto e dell’eventuale progetto di formazione del personale;

c) le spese oggetto della complessiva iniziativa, con l’indicazione degli importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa ammissibili, articolate in funzione delle diverse finalità previste dal presente decreto; le spese esposte per la realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 3, comma 1, dovranno in ogni caso coincidere con gli importi quantificati nell’ambito della relazione tecnica economica;

d) gli elementi utili alla determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria di cui all’articolo 6, che dovranno in ogni caso coincidere con quelli indicati nell’ambito della relazione tecnica economica;

e) le agevolazioni richieste.

5. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata, altresì, la seguente documentazione:

a) relazione tecnica economica;

b) DSAN in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell’impresa richiedente rispetto ai dati esposti e agli obblighi previsti dal decreto, nonché dal presente provvedimento;

c) DSAN relativa alla determinazione della dimensione di impresa;
d)DSAN in relazione alle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’investimento;

e) qualora l’ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), DSAN in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) DSAN in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative;

g) per le imprese energivore, diagnosi energetica in corso di validità prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni di cui al medesimo decreto legislativo;

h) dichiarazioni in merito all’eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere;

i) copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda;

j) copia delle certificazioni di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), eventualmente possedute alla data di presentazione della domanda;

k) l’ulteriore eventuale documentazione indicata dal Soggetto gestore nel sito internet di cui al comma 1.

6. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di agevolazione, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva.

7. Nell’ambito dello sportello di cui al presente articolo ogni impresa può presentare, con riferimento alla singola unità produttiva, una sola domanda di agevolazione; è ammessa la presentazione da parte della singola impresa di più domande di agevolazione purché riferite a diverse unità produttive e a condizione che gli investimenti richiesti alle agevolazioni nell’ambito della singola domanda rispettino i requisiti dimensionali previsti dall’articolo 6 del decreto.

Art. 5.

(Relazione tecnico economica)

1. La relazione tecnica economica deve attestare la riconducibilità delle misure di efficienza energetica e di uso efficiente delle risorse, incluse nel programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione, a quanto previsto rispettivamente dai Titoli II e III del presente decreto. Ai predetti fini la relazione tecnica economica deve:

a) descrivere l’unità produttiva oggetto del programma di investimento specificandone la localizzazione e il contesto urbanistico e territoriale mediante l’individuazione dei vincoli che eventualmente gravano sul sito, la consistenza aziendale e i processi produttivi coinvolti nell’intervento;

  1. b)  descrivere le caratteristiche del progetto di investimento indicando:
    i. gli effetti di efficientamento energetico e di circolarità che impattano sul processo

    produttivo, indicando le ragioni tecnico-economiche che motivano l’investimento;

    ii. gli aspetti che rendono il programma di investimento idoneo, sotto il profilo tecnologico, gestionale e finanziario, a conseguire gli obiettivi di efficienza energetica o di uso efficiente delle risorse;

    iii. le tempistiche previste per la conclusione del programma di investimento;

    iv. qualora l’intervento riguardi l’installazione di nuovi impianti, le alternative disponibili sul mercato in termini di impianti e/o attrezzature installabili sotto il profilo tecnico ed economico.

  2. c)  fornire un dettaglio dei costi da sostenere per la realizzazione degli interventi sull’unità

produttiva oggetto degli interventi, con separata indicazione tra quelli rientranti fra gli obiettivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

d) quantificare gli obiettivi ambientali conseguibili a seguito della realizzazione del programma di investimento. Con riferimento a tale aspetto, la relazione tecnica economica dovrà attestare anche eventuali effetti ambientali negativi connessi alla realizzazione di parte degli interventi in programma. A titolo esemplificativo, qualora interventi volti ad un uso efficiente delle risorse dovessero determinare un aumento dei consumi energetici, la relazione dovrà dare evidenza di tale circostanza.

2. La relazione tecnica economica, da redigere nella forma di perizia asseverata e sulla base dello schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito internet di cui all’articolo 4, comma 1, può essere redatta, in funzione delle finalità perseguite, da:

a) geologi, ingegneri e periti industriali iscritti all’ordine professionale di riferimento ovvero facenti parte dell’organico della società richiedente;

b) EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) accreditate UNI CEI 11339;
c) ESCO accreditate UNI CEI 11352;
d) organizzazioni accreditate ISO50001;
e) organizzazioni accreditate UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e UNI EN ISO 14065.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), e della formazione della graduatoria per l’ammissione alle attività istruttorie di cui all’articolo 6 del presente decreto, la relazione tecnica economica, deve attestare:

a) il risparmio energetico conseguibile all’interno dell’unità produttiva interessata dal programma di investimento, confrontando le prestazioni energetiche dell’unità produttiva calcolate sulla base di una misurazione o di una stima dei consumi energetici relativi ai 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda rispetto alla stima degli stessi consumi a seguito della realizzazione dell’intervento;

b) l’eventuale quantità di energia da destinare all’autoconsumo prodotta da impianti di cogenerazione o di produzione di energia da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile oggetto del programma di investimenti;

c) il livello di circolarità nell’utilizzo delle risorse nell’unità produttiva interessata dal programma di investimento confrontando le prestazioni della predetta unità produttiva calcolate sulla base di una misurazione o di una stima dei consumi relativi ai 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda, rispetto alla stima degli stessi consumi a seguito della realizzazione dell’intervento.

Art. 6.

(Formazione della graduatoria per l’ammissione alle attività istruttorie)

1. Il Soggetto gestore, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all’articolo 4, comma 1, procede a formare, sulla base dei punteggi attributi ai singoli programmi di investimento, una graduatoria funzionale a determinare l’ordine per l’avvio delle attività istruttorie di competenza.

2. Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinato sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in uno o più dei seguenti ambiti ambientali:

a) risparmio energetico;

b) produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione o di idrogeno rinnovabile, per autoconsumo;

c) risparmio della risorsa idrica;
d) risparmio di materie prime e semilavorati; e) riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.

3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, i risultati ottenuti a seguito della realizzazione degli investimenti, come individuati nella relazione tecnica economica, sono valorizzati mediante l’utilizzo delle formule di calcolo indicate nell’allegato n. 1 al presente decreto in relazione a ciascuno degli ambiti ambientali di cui al comma 2.

4. Al punteggio di cui al comma 3 sono applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 5% (cinque percento) nel caso in cui il programma di investimento consenta un risparmio energetico pari o superiore al 5% (cinque percento);

b) 15% (quindici percento) nel caso in cui il programma di investimento consenta un risparmio nell’utilizzo di materie prime critiche pari o superiore al 5% (cinque percento);

c) 5% (cinque percento) nel caso in cui il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: EMAS, ISO 140001, ISO 50001, ISO 14006, Ecolabel;

d) 3% (tre percento) nel caso in cui il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, risulti iscritto nell’elenco di cui all’articolo 8 della delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 – Regolamento attuativo in materia di rating di legalità – e successive modificazioni e integrazioni;

e) 2% (due percento) nel caso in cui il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, risulti in possesso della certificazione della parità di genere;

f) 10% (dieci percento) nel caso in cui il programma di investimento sia completato entro il 30 giugno 2026.

5. In caso di parità di punteggio, è data preferenza alla domanda di agevolazione che prevede la minore richiesta di contributo.

6. La graduatoria di cui al presente articolo è pubblicata, entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione, nella competente sezione dei siti internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it) e del Ministero (www.mise.gov.it).

Art. 7.

(Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione delle agevolazioni)

1. Il Soggetto gestore, a seguito della pubblicazione della graduatoria di cui all’articolo 6, avvia le verifiche istruttorie di competenza sulla base dell’ordine assunto dalle domande di agevolazione nella predetta graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto della riserva destinata alle imprese energivore. Qualora i fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate dalle predette imprese energivore non esauriscano le risorse ad esse riservate, il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazione presentate dalle imprese non energivore, nel rispetto dell’ordine previsto dalla graduatoria.

2. Le verifiche istruttorie di competenza del Soggetto gestore sono regolate dall’articolo 10, comma 6, del decreto. In tale fase il Soggetto gestore determina i costi agevolabili sulla base delle metodologie indicate ai Titoli II e III del presente decreto, in funzione della tipologia di aiuto applicabile e delle richieste dell’impresa, e di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto, anche in riferimento agli eventuali progetti per la formazione del personale.

3. L’accertamento da parte del Soggetto gestore di variazioni incidenti sugli elementi utili per la formazione del punteggio che determinano una variazione in diminuzione del punteggio medesimo comporta la ricollocazione dell’iniziativa in graduatoria e la prosecuzione delle attività istruttorie solo verificata la sussistenza di una adeguata copertura finanziaria delle agevolazioni spettanti con le risorse a disposizione. Di tale circostanza il Soggetto gestore provvede a dare adeguata e tempestiva informazione all’impresa interessata.

4. Per le domande di agevolazione per le quali l’attività istruttoria si conclude con esito positivo, il Soggetto gestore, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all’articolo 6, e fatto salvo quanto previsto all’articolo 10, comma 8, del decreto, delibera la concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all’impresa.

5. Qualora a seguito delle verifiche istruttorie di cui al comma 1 dovessero determinarsi economie di spesa conseguenti a rideterminazioni dei contributi concedibili ovvero ad esiti negativi delle attività di verifica, il Soggetto gestore procede ad avviare tempestivamente ulteriori istruttorie, nel rispetto dell’ordine definito dalla graduatoria. In tale circostanza, il termine di cui al comma 2 decorre dalla predetta data di avvio dell’istruttoria.

6. Le erogazioni delle agevolazioni concesse sono effettuate dal Soggetto Gestore con le modalità previste dall’articolo 11 del decreto. Ai fini dell’erogazione dell’ultima quota a saldo il Soggetto Gestore, in applicazione di quanto previsto al comma 6 del predetto articolo 11, verifica, anche attraverso sopralluogo presso l’unità produttiva oggetto dell’investimento, l’effettiva realizzazione del programma di investimento e il conseguimento degli obiettivi ambientali posti a base della concessione delle agevolazioni. In tale fase il Soggetto Gestore procede, sulla base degli elementi rilevati, a rideterminare i valori utili ai fini della determinazione del punteggio attribuito ai fini della formazione della graduatoria. Qualora, a seguito delle dette verifiche, venga rilevato uno scostamento in diminuzione del predetto punteggio si applica quanto previsto al successivo articolo 8.

Art. 8.

(Revoca delle agevolazioni)
1. Ferme restando le cause di revoca disciplinate all’articolo 14 del decreto, le agevolazioni sono

altresì revocate qualora, in sede di rideterminazione del punteggio attribuito ai fini della formazione della graduatoria ai sensi dell’articolo 7, comma 6, il Soggetto Gestore accerti una variazione in diminuzione superiore al 10% (dieci percento). La revoca sarà:

  1. a)  totale qualora la variazione sia uguale o superiore al 40% (quaranta percento);
  2. b)  parziale e commisurata alla variazione rilevata, per variazioni inferiori al 40% (quaranta

    percento).

2. Qualora le agevolazioni siano state concesse ai sensi del Quadro Temporaneo le agevolazioni sono altresì revocate:

  1. a)  totalmente, in caso di mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c);
  2. b)  parzialmente, in caso di applicazione del meccanismo di cui all’articolo 10, comma 6, qualora al termine della vita utile dell’investimento vengano accertati costi agevolabili di importo inferiore a quelli ammessi in sede di concessione.

Qui trovate la misura adottata dal governo: https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/8-2023_DD_Fondo_Transizione_Industriale.pdf

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