Il 2021 è stato caratterizzato da una flessione (-28 per cento) del numero dei ricorsi presentati (oltre 22.300) e da una significativa ridistribuzione dei ricorsi per materia: è notevolmente aumentato il contenzioso in tema di servizi e strumenti di pagamento (del 52 per cento), anche per effetto della maggiore diffusione dei pagamenti digitali nel periodo dell’emergenza sanitaria. Il contenzioso in materia di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e di buoni fruttiferi postali è invece diminuito (del 55 e del 31 per cento, rispettivamente), anche in relazione alla crescente complessità del quadro normativo; continua tuttavia ad assorbire una quota rilevante delle controversie.
I dati sono stati presentati nell’ultima relazione dell’attività svolta nel 2021 dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari bancari e finanziari. L’Arbitro ha continuato a operare regolarmente, pur nel contesto pandemico, grazie all’informatizzazione della procedura, all’organizzazione da remoto delle riunioni dei Collegi e all’attività di supporto delle Segreterie tecniche operanti presso le Sedi della Banca d’Italia.
Lo scorso anno le decisioni assunte dai Collegi sono state oltre 27.400, in linea con il dato del 2020. Nel 48 per cento dei casi l’esito è stato favorevole ai clienti con l’accoglimento totale o parziale delle richieste; nel 17 per cento dei casi è intervenuta la dichiarazione della cessazione della materia del contendere per l’accordo intervenuto tra le parti.
Lo scorso anno la durata media della procedura al netto delle sospensioni è stata di 137 giorni, un valore ampiamente inferiore ai 180 giorni previsti dalla normativa; l’85 per cento dei procedimenti si è concluso entro questo termine
Nel 2021 sono state applicate le nuove disposizioni ABF sulla procedura – che è stata così allineata alle previsioni della direttiva UE/2013/11 sui sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (alternative dispute resolution, ADR)1 – e sull’importo che può essere chiesto all’Arbitro. Le modifiche riguardano soprattutto il contraddittorio tra le parti; l’importo richiedibile all’Arbitro è passato da 100.000 a 200.000 euro per contribuire alla riduzione dei tempi di risposta ai ricorrenti. Sono state realizzate prime sperimentazioni da parte di alcuni Collegi sui nuovi strumenti per una definizione anticipata della lite da parte dei Presidenti, senza necessità di attendere la decisione collegiale. È stata inoltre applicata la nuova struttura dei compensi riconosciuti ai componenti dei Collegi (ora ancorati al deposito delle decisioni da parte dei relatori).
La complessità del quadro normativo di riferimento connesso con la sentenza Lexitor della Corte di giustizia dell’Unione europea e con la disciplina applicabile ai buoni fruttiferi postali ha inciso, oltre che sul numero dei ricorsi, anche sull’aumento degli inadempimenti alle decisioni dei Collegi ABF da parte degli intermediari: questi ultimi ritengono infatti opportuno sottoporre la questione all’Autorità giudiziaria. Al di fuori di queste materie, il tasso di adesione alle decisioni dei Collegi è stato del 96 per cento. Nel 2021 sono stati riconosciuti ai clienti circa 31 milioni di euro (29 nel 2020), di cui oltre 20 restituiti alla clientela.
Cos’è l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF):
è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (alternative dispute resolution, ADR) tra clienti e intermediari bancari o finanziari;
decide chi ha ragione e chi ha torto sulla base della sola documentazione presentata dalle parti, applicando il diritto; non può adottare una decisione di condanna nei confronti del cliente;
- è autonomo e indipendente dalla Banca d’Italia;
- è articolato in sette Collegi territoriali (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino) formati ciascuno da cinque componenti in possesso di requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza, nonché di una significativa competenza in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori.
Accanto ai Collegi territoriali, opera il Collegio di coordinamento che decide i ricorsi riguardanti questioni di particolare importanza o che hanno generato, o possono generare, orientamenti non uniformi tra i Collegi1.
Oltre alla soluzione della singola controversia, le decisioni dell’ABF forniscono informazioni utili alla collettività e alla Banca d’Italia. Gli esiti dei ricorsi integrano il quadro informativo di cui l’Istituto dispone nello svolgimento della funzione di tutela della clientela e di educazione finanziaria.
Le pronunce dell’ABF non sono vincolanti per le parti come quelle del giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è pubblicata sul sito internet dell’ABF per un periodo di cinque anni e sulla pagina iniziale del sito dell’intermediario per sei mesi. Il ricorrente e l’intermediario, se non sono soddisfatti della pronuncia ABF, possono rivolgersi al giudice ordinario civile.