Inps: più facile il riscatto della laurea e la ricongiunzione dei periodi contributivi

Nuovo portale per la presentazione telematica delle domande è il punto di accesso unificato per l’invio telematico delle domande. E' consultabile sia con dispositivi mobili o fissi

Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti -ricongiunzioni”.

Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di PIN dispositivo (si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN), SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Dopo aver superato la fase di autenticazione, la home page dell’applicazione consente di accedere alle seguenti funzioni:

  • Home Riscatti;
  • Home Ricongiunzioni.

Selezionando la funzione “Nuova Domanda” è possibile procedere nella compilazione e nel successivo invio della domanda di riscatto.

Il richiedente è inizialmente invitato a confermare i propri dati anagrafici e i dati di contatto che trova già precompilati in base alle informazioni associate all’utenza con la quale ha effettuato l’accesso al portale. Questi dati possono essere aggiornati selezionando l’apposita funzione che rinvia alla procedura disponibile a tal fine nel sito web dell’INPS.

L’utente deve poi indicare se presenta la domanda come diretto interessato ovvero come superstite di soggetto deceduto o in qualità di parente o affine entro il secondo grado (quest’ultima opzione è attivabile soltanto per le domande di riscatto dei periodi contributivi c.d. pace contributiva ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5, del D.L. n. 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019).

Dopo aver acquisito tali dati, il sistema verifica l’iscrizione in una delle gestioni previdenziali dell’Istituto. L’utente potrebbe essere titolare di contribuzione nella Gestione privata o nella Gestione pubblica, o non essere iscritto ad alcuna di esse (ad esempio, nel caso in cui l’utente intenda esercitare il riscatto del corso legale di studi universitari in qualità di “inoccupato” ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184). Il sistema guida l’utente nelle possibili opzioni da esercitare, in base a tale verifica.

Dopo avere acquisito tali scelte preliminari, il sistema chiede all’utente di selezionare la tipologia di riscatto per la quale intende presentare domanda; in base alla scelta sono presentate informazioni di dettaglio, a supporto della decisione di procedere all’inoltro dell’istanza (principali riferimenti normativi, descrizione sintetica della disciplina, eventuale documentazione da allegare).

L’utente può quindi compilare le diverse sezioni della domanda, presentate in sequenza, inserendo i periodi che si intendono riscattare e gli ulteriori dati richiesti, allegando anche eventuale documentazione a supporto tramite il pulsante “Allegati”, e scegliendo, ove previsto, le modalità di pagamento.

Una volta inserite tutte le informazioni richieste e allegati eventuali documenti, tramite la funzione “Riepilogo e invio”si possonorivedere i dati inseriti. Per inviare la domanda l’utente preme il tasto “Invio”. L’inoltro della domanda è possibile solo dopo aver selezionato il flag “Ho preso visione e accetto l’informativa”.

La domanda inoltrata sarà immediatamente visualizzata nell’elenco delle proprie domande di riscatto (consultabili nella apposita sezione della procedura), dove sarà anche possibile consultare lo stato di avanzamento della pratica, visualizzare il numero di protocollo, appena disponibile, e stampare la relativa ricevuta (cfr. il successivo paragrafo 4).

La protocollazione della domanda è effettuata dal sistema informatico contestualmente ovvero in un momento successivo. Il numero di protocollo potrà essere visualizzato nella sezione di consultazione della domanda, dove sarà anche possibile stampare la ricevuta.

“Modalità di calcolo” dell’onere

La sezione della procedura “Modalità di calcolo” permette di impostare le modalità di determinazione dell’onere nei casi in cui il soggetto abbia esercitato, precedentemente o contestualmente alla domanda di riscatto in itinere, una delle facoltà che comporti la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo (cfr. la circolare n. 6/2020). La sezione si attiva in base alla tipologia di riscatto prescelta e alla collocazione temporale dei periodi immessi.

All’utente è chiesto di dichiarare se abbia optato per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo o se abbia esercitato una delle facoltà che comporti la liquidazione della pensione con il solo metodo contributivo (totalizzazione, c.d. opzione donna, computo in Gestione separata di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996; domanda di pensione con opzione al contributivo). Ai fini che qui interessano, non sarà più necessario allegare il modulo “AP142”, posto che sono stati completati gli interventi procedurali preannunciati con il messaggio n. 1982 del 14 maggio 2020.

Resta ovviamente ferma la necessità che le predette facoltà che comportino la liquidazione della pensione con il sistema di calcolo contributivo siano previamente esercitate in modalità telematica nell’Area dedicata “Domanda di prestazioni pensionistiche” (percorso “Nuova prestazione pensionistica” e il successivo sottomenù “Certificazioni” > “Diritto a pensione”).

Qualora si voglia presentare una domanda di riscatto del corso di studi e i relativi periodi debbano essere valutati nel sistema di calcolo contributivo, l’utente potrà, nella sezione “Modalità di calcolo”, richiedere che l’onere sia quantificato in base a uno dei criteri di seguito indicati:

  • retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
  • livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, ai sensi del comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997 (cosiddetto riscatto agevolato).

 Simulazione Riscatto laurea

Lo strumento di simulazione del calcolo dell’onere di riscatto della laurea consente di simulare l’onere dovuto per i periodi che si collochino nel sistema contributivo per tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto. Per i riscatti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri la simulazione è possibile anche per i periodi che si collochino nel sistema retributivo.

La funzione calcola l’onere dovuto sulla base dei dati che l’utente immette a sistema e di quelli presenti nel conto assicurativo, a seconda del sistema di calcolo e della gestione previdenziale selezionata dall’utente.

L’importo dell’onere restituito dal simulatore ha mera valenza orientativa e potrebbe discostarsi da quello effettivo, che sarà comunicato con apposito provvedimento a seguito della presentazione della domanda di riscatto.

Se la simulazione non può andare a buon fine (ad esempio, perché si verificano errori nell’elaborazione del conto assicurativo che necessitano dell’intervento dell’operatore Inps o perché la logica di calcolo richiesta non è gestita dall’applicativo) un messaggio di alert invita a rivolgersi alla Struttura territorialmente competente per ottenere la simulazione richiesta.

Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
  • Patronati e altri intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili. Le Strutture territoriali, se la mancata trasmissione telematica è determinata da eventi non imputabili all’Istituto, informeranno immediatamente e formalmente l’interessato circa l’improcedibilità della domanda fino alla trasmissione telematica della stessa. Diversamente, qualora si accerti che la causa che impedisce l’invio telematico sia addebitabile al sistema informatico dell’Inps, le Strutture territoriali provvederanno alla protocollazione in entrata dell’istanza, alla relativa acquisizione e alle successive fasi gestionali.

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