Gli spettacoli annullanti danno diritto a un voucher da utilizzare in futuro, al posto del biglietto acquistato. Il Governo adesso dà la possibilità di trasformali in donazioni a cura degli enti e delle fondazioni che li hanno emessi, in modo da sostenere il mondo dello spettacolo, pesantemente in crisi per le chiusure e le norme di distanziamento necessaire per la prevenzione del Coronavirus.
Qualora l’acquirente titolare del voucher rinunci allo stesso, siccome la legge sostituisce il rimborso in denaro con quello con il voucher, la rinuncia diventa al pari di una erogazione liberale effettuata in favore di chi lo ha emesso ed è pertanto valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art-bonus (nel caso di specie il denaro resta ad una Fondazione che si occupa di spettacoli teatrali e perciò rientrante nei casi previsti per l’art bonus) se posta in essere secondo le modalità e le prescrizioni di cui alle richiamate circolari.
Vediamo assieme cosa scrive l’Agenzia delle Entrate. “L’applicabilità dell’Art bonus è condizionata all’esplicito riconoscimento della causale dell’importo ricevuto (rectius, non rimborsato mediante voucher) a titolo di donazione, circostanza che, ad avviso di questo Ufficio, appare assolta dall’emissione di un’apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che rinuncino allo stesso, che riconosca e individui specificamente, nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale disposta in favore della Fondazione”.
Cosa prevede la legge
L’articolo 88 del decreto Cura Italia prevede che gli acquirenti di un biglietto relativo a uno spettacolo cinematografico/teatrale, annullato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non hanno diritto alla restituzione materiale della somma pagata.
Possono però presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ovvero dalla diversa data della comunicazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, un’istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, e tale rimborso avverrà con un voucher di pari valore spendibile entro diciotto mesi dall’emissione.
Quanto spetta in detrazione
Il credito di imposta da Art Bonus è disciplinato dall’art 1 comma 1 del DL 83/2014 e consiste in un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate in denaro da:
- persone fisiche,
- enti non commerciali
- soggetti titolari di reddito d’impresa
per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5‰ dei ricavi annui
ripartito in tre quote annuali di pari importo.