Inail: l’assicurazione per chi sta a casa non è solo per le casalinghe. Chi la deve pagare.

C'è tempo fino al 15 ottobre per la seconda rata. Chi non avesse versato la prima può pagare tutto assieme. Costa 24 euro all'anno.

L’assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici è destinata a coloro che in maniera abituale, esclusiva e gratuita si dedichino ai lavori domestici. E’ a tutti gli effetti una polizza che tutela coloro che svolgono lavori e mansioni in casa da eventuali pericoli di incidenti domestici (con conseguenti infortuni).

Entro il 15 ottobre 2019 gli assicurati Inail contro gli infortuni domestici devono effettuare il pagamento dell’integrazione di 11,09 euro, che allinea ai 24 euro fissati dalla legge di bilancio 2019 l’importo annuale della polizza. Chi non ha effettuato il versamento di 12,91 euro, pur avendo i requisiti previsti dalla normativa, è tenuto a pagare i 24 euro del premio annuale in un’unica soluzione nel più breve tempo possibile. In questo caso, infatti, la copertura assicurativa si attiva solo a partire dal giorno successivo al pagamento. Occorre prestare attenzione al codice CBILL da richiamare nel pagamento.

E’ obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:

  • ha un’età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti
  • svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
  • non è legato da vincoli di subordinazione
  • presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.).
Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. Non è tutelato, invece, l’infortunio in itinere.
Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono, ai sensi della legge 493/1999, il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.

In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare:

  • gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano
  • tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione)
  • i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni
  • i lavoratori in mobilità
  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione
  • i lavoratori in cassa integrazione guadagni
  • i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’ assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).
E’ escluso dall’obbligo assicurativo:

  • colui che ha meno di 18 anni o a decorrere dal 1° gennaio 2019 più di 67 anni
  • il lavoratore socialmente utile (Lsu)
  • il titolare di una borsa lavoro
  • l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
  • il lavoratore part time
  • il religioso

E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato.
In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:

  • ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
  • fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (24,00 euro).
Sono a disposizione degli assicurati Contact center, Inail sms e associazioni di categoria che forniscono tutte le informazioni necessarie a risolvere dubbi su aspetti normativi e procedurali.

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