L’operazione riguarda i soldi depositati su conti correnti e libretti sia bancari che postali, certificati di deposito, fondi di investimento e azioni di valore non inferiore ai 100 euro, buoni fruttiferi postali e obbligazioni, che non vengono più movimentati dal loro legittimo proprietario, o dagli eredi o da chi ne è delegato, da almeno 10 anni ininterrottamente a decorrere dalla data di disponibilità delle somme.
Nei conti dormienti rientrano anche assegni circolari non incassati entro il termine di prescrizione di tre anni, e assicurazioni vita che prevedono il pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario non reclamate entro due anni.
Nella realtà, si tratta di soldi fermi da 20 anni. Dopo i primi 20 anni di inattività sono stati trasferiti nel Fondo rapporti dormienti gestito dalla Consap. Le somme che lo Stato si appresta ad incamerare quest’anno sono quelle trasferite al Fondo nel 2008.
Possono richiedere la restituzione di somme affluite al Fondo:
- i titolari dei rapporti dormienti di cui all’art. 2 del DPR 22 giugno 2007, n. 116 (depositi di somme di denaro e depositi di strumenti finanziari) e i loro aventi causa (es. eredi);
- gli ordinanti degli assegni circolari di cui all’art. 1, comma 345-ter della Legge 23.12.2005, n. 266 e i loro aventi causa entro dieci anni dalla data di emissione del titolo.
Non è previsto il rimborso:
- ai beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita (polizze vita);
- ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale;
- ai beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all’art. 84, comma 2 del Regio Decreto 21.12.1933, n. 1736;
- agli ordinanti degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione decennale dalla data di emissione del titolo di cui all’art. 2946 c.c..
Cosa fare per chiedere il rimborso dei conti dormienti.
L’istanza di rimborso dei rapporti dormienti (consultabili sui siti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Consap) può essere inoltrata dagli aventi diritto a Consap senza dover ricorrere all’attività di intermediari.
Si ricorda che tutte le richieste di rimborso, devono essere corredate dalla relativa attestazione di devoluzione delle somme al Fondo rilasciata dagli intermediari (art. 1 DPR 22.06.07, n. 116) e conforme al modello scaricabile clicca qui
Consap procederà all’esame delle domande secondo l’ordine di arrivo e provvederà a richiedere i documenti necessari – laddove non presentati – per l’istruttoria delle pratiche. Per le istanze definite positivamente, Consap procederà a disporre i pagamenti una volta ricevuto l’accredito delle somme da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ove il Fondo è costituito, secondo i tempi tecnici del predetto Dicastero.
Per compilare e inviare la domanda è possibile accedere al Portale Unico; la procedura consente la trasmissione telematica immediata della richiesta .
In alternativa è possibile inviare la richiesta a Consap tramite raccomandata A/R; per usare questa modalità clicca qui