Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – presso il quale è stato istituito il Fondo di cui all’art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005 – ha affidato a Consap, a decorrere dal 14 giugno 2010, la gestione delle domande di rimborso delle somme che giacciono sui conti dormienti. Per conto dormiente si intendono tutte quelle somme di denaro depositate sotto forma di conti correnti bancari o postali, libretti di risparmio o altri strumenti finanziari in custodia ed amministrazione di importo superiore a 100 euro, sui quali non viene eseguita nessuna operazione da almeno 10 anni, sia da parte del titolare stesso o da delegati, anche se si tratta di eredi.
Per sapere se il proprio conto risulta nella categoria dei dormienti non si deve più fare riferimento alla banca o all’ufficio postale in cui si era aperto il deposito. Bisogna invece rivolgersi alla Consap, la società nata ad hoc per gestire il fondo unico creato grazie ai conti dormienti a favore delle vittime di frodi finanziarie. Quindi basta collegarsi al sito della Consap dove, inserendo i propri dati anagrafici e il numero di riferimento, si riesce a sapere immediatamente se il proprio conto è diventato dormiente.
Possono richiedere la restituzione di somme affluite al Fondo:
- i titolari dei rapporti dormienti di cui all’art. 2 del DPR 22 giugno 2007, n. 116 (depositi di somme di denaro e depositi di strumenti finanziari) e i loro aventi causa (es. eredi);
- gli ordinanti degli assegni circolari di cui all’art. 1, comma 345-ter della Legge 23.12.2005, n. 266 e i loro aventi causa entro dieci anni dalla data di emissione del titolo.
Non è previsto il rimborso:
- ai beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita (polizze vita);
- ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale;
- ai beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all’art. 84, comma 2 del Regio Decreto 21.12.1933, n. 1736;
- agli ordinanti degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione decennale dalla data di emissione del titolo di cui all’art. 2946 c.c..
Nel caso di più aventi diritto (es: eredi o più titolari del rapporto):
- la domanda può essere presentata da uno di essi munito dell’originale della delega alla trattazione della pratica unitamente alla copia del documento del delegante in corso di validità;
- il rimborso può essere effettuato in favore di uno di essi munito di delega alla riscossione dei benefici economici da parte di terzi, autenticata dai competenti uffici comunali ovvero originale della procura notarile all’incasso.
Per compilare e inviare la domanda è possibile accedere al Portale Unico; la procedura consente la trasmissione telematica immediata della richiesta .
In alternativa è possibile inviare la richiesta a Consap tramite raccomandata A/R; per usare questa modalità clicca qui
Si ricorda che tutte le richieste di rimborso, devono essere corredate dalla relativa attestazione di devoluzione delle somme al Fondo rilasciata dagli intermediari (art. 1 DPR 22.06.07, n. 116) e conforme al modello scaricabile clicca qui