Perdita punti patente: per la Cassazione è legittimo non comunicare chi guidava

Se è passato del tempo tra l'infrazione e la sua comunicazione all'interessato è possibile per la Cassazione non ricordare chi guidava la macchina. Per non perdere i punti occorre, però, pagare un'altra multa di 286 euro.

Se non si viene fermati subito dalle pattuglie autostradali è possibile non perdere i punti sulla patente, a fronte del pagamenti di  una multa aggiuntiva. E’ quanto ha stabilito recentemente la Cassazione. Una signora di Bari è arrivata fino alla suprema corte per una multa. La signora l’ha impugnava davanti al Giudice di Pace di Bari dicendo “di aver comunicato tempestivamente alla suddetta Polizia Municipale di non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida del veicolo di sua proprietà al momento della originaria infrazione – si legge nella sentenza 9555/18- a causa sia del notevole tempo trascorso tra l’infrazione e la notifica del verbale di accertamento, sia della circostanza che il veicolo era utilizzato oltre che da lei anche dal marito e dalle sue due figlie”.

Il giudice di secondo grado ha dato ragione alla signora perché “bisogna distinguere la condotta di chi omette del tutto di comunicare alla P.A. le generalità del conducente del veicolo al momento dell’infrazione da quella di colui che invece comunichi l’esistenza di validi motivi idonei a giustificare l’omessa trasmissione dei dati richiesti, rilevava che nel caso di specie l’appellata non era stata in grado di fornire i dati del conducente la sua automobile, in quanto la violazione risaliva a circa quattro mesi prima rispetto alla notifica del verbale ed il veicolo era spesso utilizzato anche dal marito e dalle due figlie, tutti muniti di patente”. La Cassazione ha sottolineato che “per fugare «persistenti dubbi nell’interpretazione del testo originario dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada» – che la scelta in favore di «un’opzione ermeneutica, che pervenisse alla conclusione di equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione dei “dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”, presenterebbe una dubbia compatibilità con l’art. 24 Cost.»; essa, infatti, «non consentendo in alcun modo all’interessato di sottrarsi all’applicazione della sanzione pecuniaria, si risolverebbe nella previsione di una presunzione iuris et de iure di responsabilità», con conseguente «lesione del diritto di difesa», dal momento che risulterebbe preclusa all’interessato «ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta». Deve quindi reputarsi che, se resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, viceversa laddove la risposta sia stata fornita, ancorché in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante”

In parole povere se è passato del tempo dal momento in cui è stata fatta l’infrazione, a quando viene contestata, è possibile, dopo aver pagato la multa e non comunicare i propri dati alla polizia, dichiarando di non sapere chi era alla guida. Si dovrà in questo caso pagare un’ulteriore sanzione di 286 euro, ma non si perderanno i punti della patente.

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